La Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti ha archiviato il procedimento, avviato in seguito ad alcuni articoli di stampa, riguardante il presunto uso indebito, da parte dell’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini, di 35 viaggi aerei a bordo di velivoli della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Per la magistratura contabile, che ha comunque trasmesso il fascicolo alla Procura di Roma per ulteriori valutazioni, “non sono emersi dall’istruttoria elementi sufficienti per sostenere in giudizio una contestazione di responsabilità amministrativa”.
La Corte di Conti, tuttavia, scrive che “è appurato, effettivamente, che a partire dal primo giugno 2018 risultano effettuati, per trasferimenti in ambito nazionale del Ministro dell’Interno e di altro personale al seguito (scorta, capo segreteria, capo ufficio stampa, ecc.) 20 Voli con aereo P. 180 e 14 Voli con elicotteri in dotazione al Dipartimento di P.S., nonché un volo con aereo P. 180 in dotazione al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”.
La normativa vigente del 2011, sottolineano i magistrati contabili, prevede, inoltre, che i Voli di Stato debbano “essere limitati al Presidente della Repubblica, ai Presidenti di Camera e Senato, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Corte costituzionale, salvo eccezioni che debbono essere specificamente autorizzate” e che “i velivoli suddetti sono stati acquistati per finalità prettamente operative e non per il trasporto di autorità, neanche per agevolare lo svolgimento della loro attività istituzionale”.
Dunque è da ritenersi “illegittima la scelta di consentire l’uso dei menzionati velivoli per la finalità di trasporto aereo del Ministro e del personale al seguito”, ma “considerato che i costi sostenuti per tale finalità non appaiono essere palesemente superiori a quelli che l’Amministrazione dell’interno avrebbe sostenuto per il legittimo utilizzo di Voli di linea da parte del Ministro e di tutto il personale trasportato, al suo seguito”, per la Corte dei Conti non è possibile “dimostrare la sussistenza, nella fattispecie, di un danno erariale, né, a fortiori, di procedere a una sua quantificazione”.