“Habemus decretum, sono 18 articoli pensati, rivisti e rimeditati da tempo”. E’ quanto ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi, insieme al premier Giuseppe Conte e al sottosegretario Giancarlo Giorgetti, dedicata all’approvazione del decreto Sicurezza bis. “Penso che questo Consiglio dei ministri – ha aggiunto il leader della Lega – abbia approvato un passo in avanti verso la sicurezza di questo Paese”.
“C’erano in sospeso delle deliberazioni – ha spiegato il presidente Conte -, tra cui uno schema di decreto che, anche nel gergo giornalistico, viene definito sicurezza bis. Facciamo un passo indietro sulla genesi: era in lavorazione durante la campagna elettorale, poi ci sono stati interventi rispetto alla versione originaria ed era in dirittura d’arrivo, ma a ridosso della competizione elettorale io stesso ho chiesto di rinviare al ministro Salvini, perché fissare il Consiglio dei ministri a due giorni della giornata elettorale non mi pareva opportuno”.
“Ci sarà la possibilità di usare agenti sotto copertura – ha spiegato ancora Salvini – e le intercettazioni contro i trafficanti di esseri umani”. Il decreto sicurezza bis prevede, inoltre, “l’assunzione di 800 uomini e donne di personale amministrativo per gli uffici giudiziari con spesa di 28 milioni di euro a carico del ministero Interno per l’esecuzione delle pene dei condannati via definitiva che sono a spasso, 12mila solo a Napoli e in provincia”.
Il decreto prevede, inoltre, “un ampliamento della fattispecie del Daspo” che sarà esteso anche ai “fatti avvenuti all’estero, e riguarderà fatti in occasione di eventi sportivi, non solo negli stadi”. “Le misure – ha spiegato il sottosegretario Giorgetti – si estendono anche agli atti di violenza contro gli arbitri, e ci saranno misure per evitare rapporti opachi di natura commerciale tra le società e soggetti violenti. E’ un apparato preventivo e sanzionatorio.
Il decreto sicurezza bis “è troppo repressivo? No, – ha aggiunto il vicepremier Salvini – abbiamo specificato che gli episodi di violenza durante pubbliche manifestazioni debbano prevedere concreto pericolo a persone o cose con l’utilizzo di razzi, petardi, mazze o bastoni. Non penso che la libertà di pensiero di qualunque italiano passi attraverso strumenti di questo tipo”.
Nel decreto è prevista, inoltre, un’ulteriore stretta sulle Ong. Scompare il riferimento diretto alle attività di soccorso dei migranti, ma l’articolo 1 prevede che il ministro dell’Interno possa “limitare o vietare l’ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, per motivi di ordine e sicurezza pubblica” ovvero quando si concretizzano le condizioni di cui all’articolo 19 della Convenzione di Montego Bay (sul cosiddetto “passaggio inoffensivo”).
In caso di violazione del divieto notificato al comandante e, se possibile, all’armatore e al proprietario della nave (articolo 2) “si applica a ciascuno di essi la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000”. In caso di reiterazione, scatta “la sanzione accessoria della confisca della nave, procedendo immediatamente a sequestro cautelare”. Per contrastare il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina (articolo 4) agenti stranieri potranno partecipare ad operazioni di copertura sul territorio nazionale.
I gestori di alberghi e di altre strutture ricettive (articolo 5) sono tenuti a comunicare alle questure territorialmente competenti le generalità dei nuovi ospiti entro le 24 ore successive all’arrivo – come già prevede il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – “e con immediatezza nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattr’ore”. Norme più rigorose anche per tutelare gli operatori delle forze dell’ordine impegnati in servizi di ordine pubblico. L’uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo che renda difficile il riconoscimento della persona in caso di manifestazioni viene punito (articolo 6) “con l’arresto da due a 3 anni e con l’ammenda da 2.000 a 6.000 euro”. Chiunque “nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, lancia o utilizza illegittimamente razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile o in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, ovvero bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere, e’ punito con la reclusione da uno a 4 anni”.
L’articolo 8 prevede che per smaltire l’arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, “il ministero della Giustizia è autorizzato ad assumere, per il biennio 2019-2020, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata annuale un contingente massimo di 800 unita’ di personale amministrativo non dirigenziale”. Mentre per le esigenze di sicurezza, legate allo svolgimento dell’Universiade Napoli 2019 (articolo 10), il contingente di personale delle forze armate “limitatamente ai servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili”, è incrementato, a partire dal 20 giugno e fino al 14 luglio 2019, “di ulteriori 500 unità”.
L’articolo 12 istituisce “un fondo destinato a finanziare interventi di cooperazione mediante sostegno al bilancio generale o settoriale ovvero intese bilaterali, comunque denominate, con finalità premiali per la particolare collaborazione nel settore della riammissione di soggetti irregolari presenti sul territorio nazionale e provenienti da Stati non appartenenti all’Unione europea”. Il capo III (dall’articolo 13 in poi) si occupa, infine, di violenza nelle manifestazioni sportive. Il questore potrà disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui tali manifestazioni si svolgono nei confronti di “coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza”; “coloro che risultino avere tenuto, anche all’estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione”; “coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti” per tutta una serie di reati.
Il divieto potrà essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all’estero e, per quelle che si svolgono in Italia, dalle competenti autorità degli altri Stati Ue. Vietato ai club “corrispondere, in qualsiasi forma, diretta o indiretta, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, compresa l’erogazione di biglietti e abbonamenti o di titoli di viaggio a prezzo agevolato o gratuito” ai daspati, ai destinatari dei provvedimenti previsti dall’articolo 6 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, ai condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.