Italiani, state calmi. Se in queste ore tra zona rossa, arancione e gialla avete un po’ le idee confuse ora ve le schiariremo. Innanzitutto da oggi fino al 6 gennaio 2021 si applicano le disposizioni del decreto Natale, valide su tutto il territorio nazionale, con la sola distinzione tra i giorni festivi e prefestivi e gli altri, quindi 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021, si applicano le disposizioni previste per le zone rosse. Mentre 28, 29 e 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, si applicano le disposizioni previste per le zone arancioni. Ma concretamente cosa si può e non si può fare?
GIORNI ROSSI. Nei giorni rossi, che iniziano oggi, sono vietati gli spostamenti. Ma sarà possibile andare in altre regioni per tornare nella propria residenza o per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità. Inoltre è possibile, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, pure verso altri Comuni, entro la stessa regione, tra le 5 e le 22 e nel limite massimo di due persone, oltre i figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti conviventi. I negozi non ritenuti attività essenziale saranno chiusi e i ristoranti potrà lavorare solo da asporto .
GIORNI ARANCIONI. Mentre il 28, 29 e 30 dicembre e 4 gennaio, essendo in vigore le norme previste per le zone arancioni, è possibile spostarsi liberamente, fra le 5 e le 22, entro il proprio Comune, e anche visitare amici e parenti entro tali orari e ambiti territoriali. Negli stessi giorni sarà possibile anche, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, in un Comune diverso dal proprio, all’interno della stessa regione nel limite massimo di due persone. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni, e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Inoltre è possibile, per chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti, spostarsi liberamente, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (eventualmente anche in un’altra Regione), con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia. Ammessa la visita ad amici e parenti entro tali orari e ambiti territoriali. Tornano aperti i negozi ma i ristoranti continuano ad effettuare solo asporto o consegna a domicilio.
TUTTO IL PERIODO. Fino al 6 gennaio 2021 gli spostamenti di un nucleo familiare convivente verso le seconde case sono sempre consentiti, dalle 5 alle 22, all’interno della propria regione, ma sempre vietati verso le altre regioni. È consentito lo spostamento verso la seconda casa, anche se intestata a più comproprietari, di un solo nucleo familiare convivente. Ma non sarà possibile ricongiungersi con il partner o coniuge se non nei luoghi di residenza o domicilio. In caso di genitori anziani ma in buona salute in una regione differente non sarà possibile andarli a trovare fino al 6 gennaio compreso. Lo spostamento per fornire assistenza a persone non autosufficienti è sempre consentito anche tra comuni o regioni in aree diverse, ove non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti nello stesso comune o regione.
Lo spostamento è consentito solo alle persone strettamente necessarie a fornire l’assistenza. Non sarà consentito invece, muoversi per turismo verso un’altra Regione per tutto il periodo festivo. Inoltre da oggi non sono consentiti neanche all’interno della stessa regione, ma ci sono due eccezioni, valide solo nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, nei quali sono consentiti gli spostamenti per turismo all’interno dello stesso Comune e dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai confini del Comune, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di Provincia. Queste le regole a cui dovremo attenerci fino al nuovo decreto.
Ma in caso di trasgressione, a quali sanzioni si andrebbe incontro? La sanzione applicabile è quella amministrativa, con una multa quindi che va dai 400 ai 1.000 euro, eventualmente aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo. Inoltre, nel caso in cui il cittadino non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto. La valutazione della sussistenza di motivi giustificativi è rimessa all’Autorità competente (che, per le violazioni delle prescrizioni dei dpcm, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata).