Tutti i buchi dell’Autonomia: la Consulta smonta la riforma

Dall’energia alla scuola, dal commercio estero ai trasporti: alcune funzioni dell'Autonomia sono difficilmente trasferibili.

Tutti i buchi dell’Autonomia: la Consulta smonta la riforma

Alcune funzioni sono difficilmente trasferibili, su altre la decisione spetta al Parlamento. Sono questi alcuni dei punti cruciali che si ritrovano nelle motivazioni della sentenza della Consulta che si è espressa in merito alla legge sull’Autonomia differenziata, dopo i ricorsi di Toscana, Puglia, Campania, Sardegna.

La Corte, com’è noto, ha dichiarato incostituzionali diverse parti del ddl Calderoli. “Vi sono delle materie, cui pure si riferisce l’art. 116, terzo comma della Costituzione, alle quali afferiscono funzioni il cui trasferimento è, in linea di massima, difficilmente giustificabile secondo il principio di sussidiarietà. Vi sono, infatti, motivi di ordine sia giuridico che tecnico o economico, che ne precludono il trasferimento”.

Autonomia, alcune funzioni non sono facilmente trasferibili

In questo caso la Corte fa riferimento a materie in cui “predominano le regolamentazioni dell’Unione europea” come la politica commerciale comune, la tutela dell’ambiente, la produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia e le grandi reti di trasporto, ma anche le “norme generali sull’istruzione” che hanno una “valenza necessariamente generale ed unitaria”, le funzioni relative alla materia sulle “professioni” e i sistemi di comunicazione.

Esulta il vicepremier di Forza Italia e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. “Non possono esserci deleghe alle Regioni sul commercio internazionale nell’ambito dell’autonomia differenziata. L’Italia deve dare un’unica e coerente immagine di sé all’estero e sui mercati internazionali. Una differenziazione su base territoriale delle nostre politiche in materia di commercio estero sarebbe nociva per il nostro Paese”, ha dichiarato Tajani.

Su altre funzioni a decidere sia il Parlamento

“ll regionalismo – scrive la Consulta – corrisponde a un’esigenza insopprimibile della nostra società, come si è gradualmente strutturata anche grazie alla Costituzione. Spetta, però, solo al Parlamento il compito di comporre la complessità del pluralismo istituzionale”.

Nelle motivazioni si legge anche che “il popolo e la nazione sono unità non frammentabili. Esiste una sola nazione così come vi è solamente un popolo italiano, senza che siano in alcun modo configurabili dei ‘popoli regionali’ che siano titolari di una porzione di sovranità (sentenza n. 365 del 2007)”.

“L’Autonomia differenziata – scrive ancora la Consulta – deve essere funzionale a migliorare l’efficienza degli apparati pubblici, ad assicurare una maggiore responsabilità politica e a meglio rispondere alle attese e ai bisogni dei cittadini, in attuazione del principio di sussidiarietà”.

Questo implica due corollari – viene aggiunto – da un lato, il trasferimento della funzione non dovrebbe aumentare la spesa pubblica ma dovrebbe o ridurla o mantenerla inalterata, nel quale ultimo caso la gestione più efficiente si tradurrà in un miglioramento del servizio; dall’altro lato, il criterio da seguire per finanziare le funzioni trasferite dovrebbe considerare il costo depurato dalle inefficienze (come può essere il costo e fabbisogno standard, da applicare se la funzione attiene ad un Lep).

I criteri direttivi per i Lep vanno modulati

Per quanto riguarda i Lep, secondo la Consulta, “implicano una delicata scelta politica, perché si tratta fondamentalmente di bilanciare uguaglianza dei privati e Autonomia regionale, diritti e esigenze finanziarie e anche i diversi diritti fra loro. Si tratta, in definitiva, di decidere i livelli delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali, con le risorse necessarie per garantire uno standard uniforme delle stesse prestazioni in tutto il territorio nazionale”.

Per la Consulta, “il vizio alla base dell’art. 3, comma 1, sta nella pretesa di dettare contemporaneamente criteri direttivi – per relationem – con riferimento a numerose e variegate materie. Poiché ogni materia ha le sue peculiarità e richiede distinte valutazioni e delicati bilanciamenti, una determinazione plurisettoriale di criteri direttivi per la fissazione dei Lep, che non moduli tali criteri in relazione ai diversi settori, risulta inevitabilmente destinata alla genericità”.

Barbera: sul referendum sull’Autonomia decide la Cassazione

Per il centrodestra la sentenza della Consulta disinnesca la consultazione referendaria. Dell’autonomia “intanto se ne deve occupare l’ufficio centrale referendum, la Cassazione, a cui abbiamo trasmesso il testo perché devono verificare se ci sono le condizioni o meno per la consultazione referendaria. Questo è il primo passaggio, poi gli altri si vedrà”, ha detto il presidente della Corte Costituzionale Augusto Barbera.