L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha fornito tutti i chiarimenti sulle novità introdotte in materia di riscossione dal Decreto Fiscale (DL n. 146/2021), pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre. Un provvedimento molto atteso dai contribuenti, che in mancanza avrebbero dovuto saldare debiti anche molto consistenti con l’Erario, anche per le rottamazioni sospese a causa della pandemia.
In particolare, la norma estende da 60 a 150 giorni (5 mesi) il termine per effettuare il pagamento delle cartelle di pagamento notificate dall’Agenzia delle Entrate nel periodo compreso tra il primo settembre e il 31 dicembre 2021. Pertanto, fino allo scadere del termine di 150 giorni dalla notifica non saranno dovuti interessi di mora e l’agente della riscossione non potrà dar corso all’attività di recupero.
NUOVI TERMINI. Il decreto fiscale prevede inoltre la riammissione nei termini dei contribuenti decaduti dai provvedimenti di “Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio” a seguito del mancato pagamento delle rate originariamente previste nel 2020 che, in base alle disposizioni introdotte dalla legge di conversione del decreto “Sostegni-bis” andavano corrisposte entro il 31 luglio, 31 agosto, 30 settembre e 31 ottobre 2021. Il provvedimento dunque dispone che tutte le rate di “Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio” del 2020, devono essere versate entro il 30 novembre 2021.
Entro la stessa data, per non perdere i benefici delle agevolazioni previste, devono essere anche versate le rate del piano di pagamento della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” che erano in scadenza nell’anno 2021. E non finisce qui. Novità sono previste anche per le dilazioni dei pagamenti, estesi fino a un massimo di 18 rate.
Per i piani di rateizzazione che erano in corso all’8 marzo 2020 (inizio del periodo di sospensione delle attività di riscossione conseguente all’emergenza Covid-19), è prevista infatti questa estensione – da 10 a 18 rate – che in caso di mancato pagamento determineranno però la decadenza della dilazione (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa” la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020).
Al contempo, per consentire agli interessati di avvalersi della nuova agevolazione, viene differito dal 30 settembre al 31 ottobre 2021 il termine per pagare le rate che erano in scadenza nel periodo di sospensione delle attività di riscossione (quelle cioè in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021).
Per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e per quelle relative a richieste già presentate o che verranno presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si determina nel caso di mancato pagamento di 10 rate, mentre per le rateizzazioni richieste a partire dal primo gennaio 2022 la decadenza si verificherà dopo il mancato pagamento di 5 rate, come ordinariamente previsto.
Una boccata d’ossigeno, insomma, per chi si sta mettendo in regola con le tasse, che in assenza di questo provvedimento spinto – tra gli altri – dal sottosegretario all’Economia Laura Castelli (M5S), avrebbe visto molte imprese e singoli cittadini nelle condizioni di non poter pagare.