Superbonus 110, nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate: il documento diffuso riporta tutte le ultime modifiche legate all’agevolazione.
Superbonus 110, nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una nuova circolare sul Superbonus 110 aggiornata alla data di mercoledì 22 giugno 2022. Nel documento, sono state incluse tutte le norme aggiornate che regoleranno la misura introdotta con il decreto Rilancio e destinata a contenere le spese sostenute per gli interventi di efficientamento energetico, di riduzione del rischio sismico e per l’istallazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica per veicoli elettrici presso gli edifici.
La circolare n. 23/E dell’Agenzia delle Entrate firmata in data 23 giugno riepiloga in modo dettagliato tutte le recenti indicazioni fornite in tema di Superbonus 110. Il documento è stato redatto in collaborazione con l’Ente Nazionale per l’Energia e l’Ambiente (Enea), il Ministero dello Sviluppo economico e la Commissione consultiva istituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
I punti sui quali la nuova circolare si focalizza riguardano principalmente i soggetti beneficiali, gli edifici interessati dagli interventi, le spese ammesse per usufruire dell’agevolazione e i principali aspetti per ottenere lo sconto in fattura o la cessione del credito e i relativi adempimenti richiesti.
Tutti i chiarimenti sull’agevolazione: tempi e casistiche
Per quanto riguarda il Superbonus 110, secondo le ultime modifiche normative introdotte con il dl 17 maggio 2022, n. 50, sono state ridefinite le tempistiche e le casistiche che consentono ai cittadini di beneficiare del bonus.
In particolare, nel documento diffuso dall’Agenzia delle Entrate è riportato che il bonus si applica alle spese sostenute entro il:
- 30 giugno 2022 dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera c), D.Lgs. n. 242/1999, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi (non essendo stata prevista una proroga per tali soggetti);
- 30 settembre 2022 per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, ovvero per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi dell’art. 119 del decreto Rilancio;
- 30 giugno 2023 dagli IACP comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”, per gli interventi di risparmio energetico e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa ovvero per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo;
- 31 dicembre 2025 dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri;
- 31 dicembre 2025 dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, per interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione (110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023; 70% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024; 65% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025);
- 31 dicembre 2025 dai condomìni, con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione (110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023; 70% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024; 65% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025).