Superbonus 110 edifici in comproprietà: cosa cambia, requisiti e limiti di spesa. Tutte le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate.
Superbonus 110 edifici in comproprietà: cosa cambia?
L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sul calcolo che riguarda il numero delle unità immobiliari e i limiti di spesa del Superbonus 110 per gli edifici in comproprietà. Inoltre, ha fornito delucidazioni anche rispetto alla procedura da seguire proprio in caso di abitazioni in comproprietà.
Per quanto concerne gli edifici in comproprietà composti da unità immobiliari e relative pertinenze, l’Agenzia delle Entrate ha esplicitato i criteri che regolano il calcolo dei limiti di spesa del Superbonus 110%. È stato, infatti, spiegato che in caso di un numero massimo di due edifici il fatto che le strutture siano in comproprietà in comunione di beni tra due coniugi risulta essere ininfluente. In questo contesto, non sarà necessario tenere conto di eventuali pertinenze di unità residenziali.
Il calcolo del limite massimo dell’agevolazione, invece, è dettagliato da regole diverse. L’importo massimo della detrazione dipende dalle unità immobiliari che compongono la proprietà e devono essere inserite nel computo anche le pertinenze.
Requisiti e limiti di spesa
In relazione al numero massimo di due edifici, ribadendo che non sia necessario indicare eventuali pertinenze delle unità residenziali, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato: “Risulta ininfluente la circostanza che gli immobili oggetto di intervento siano in comunione di beni con la moglie o che quest’ultima fruisca, eventualmente, della medesima agevolazione per interventi di efficientamento energetico di cui abbia sostenuto le spese, effettuati su altri due immobili posti in comunione dei beni”.
A questo proposito, è stato ribadito che i proprietari devono essere in possesso di tutti i requisiti di legge richiesti e in particolare di quello della residenzialità. La superfice totale delle unità immobiliari deve essere superiore al 50%.
Rispetto ai limiti di spesa legati a ecobonus e sismabonus, poi, l’Agenzia delle Entrate ha precisato: “Nel caso in cui l’ammontare massimo di spesa agevolabile sia determinato in base al numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio oggetto di interventi, il calcolo vada effettuato tenendo conto anche delle pertinenze”.
Il calcolo del limite massimo di spesa deve includere anche le unità immobiliari non residenziali (come quelle merce o strumentali).