Non ci sono dubbi per i giudici della Corte d’assise di Roma “l’azione posta in essere da Walter Biot è stata dettata anche da finalità politiche, che lo stesso si è indubbiamente procurato mediante acquisizione fotografica dei documenti contenenti le notizie segrete e riservate” allo scopo “di rivelarle all’agente diplomatico della Federazione Russa” con la “finalità chiara di favorire uno Stato estraneo all’Alleanza Atlantica” e con la “concreta messa in pericolo degli interessi protetti dalle norme”.
Pubblicate le motivazioni della sentenza con cui è stato condannato per spionaggio l’ufficiale della Marina Walter Biot
Nelle motivazioni della sentenza con cui il 19 gennaio scorso è stato condannato a 20 anni di reclusione il capitano di fregata della Marina Militare, Walter Biot, accusato di spionaggio scrivono in modo chiaro: “La condotta dell’imputato è stata lesiva degli interessi dell’organizzazione politica statale nelle sue strutture e anche nei rapporti con enti sovranazionali cui lo Stato aderisce”. Biot ha usato “nell’acquisizione e trasmissione delle notizie” si atteneva a “non comuni cautele e accorgimenti per non essere scoperto”.
“Le informazioni che stava consegnando dovevano avere una certa portata rilevante della segretezza e della riservatezza delle notizie medesime”
Un metodo usato “fino alla consegna della micro Sd al diplomatico russo dietro compenso in denaro”. Una condotta che “certamente contribuisce ulteriormente a definire nella specifica vicenda che le informazioni che stava consegnando dovevano avere una certa portata rilevante della segretezza e della riservatezza delle notizie medesime, tanto più se rivalutate alla luce dei più recenti fatti geopolitici connessi alla guerra in Ucraina e alle attuali relazioni della Nato e dei Paesi dell’Alleanza con la Federazione Russa”.
“Non ha offerto alcun contributo di chiarimento o spiegazione alternativa”
Nessuna spiegazione è stata offerta per cercare di comprendere. Walter Biot – ricordano ancora i giudici della Corte d’Assise di Roma – “ha scelto di non rendere l’interrogatorio in sede di convalida dell’arresto in flagranza di reato, e di non rendere l’esame in dibattimento, limitandosi a rappresentare, in sede di dichiarazioni spontanee, che non ha avuto accesso ai documenti segreti Nato e ai dispositivi che li contengono e, quindi, di non avere una conoscenza piena delle accuse per poter utilmente difendersi. Non ha pertanto offerto alcun contributo di chiarimento o spiegazione alternativa al complessivo e nutrito quadro probatorio di rilevante gravità che lo attinge, neanche circa la condotta che ha determinato l’arresto in flagranza di reato”.