L’ex ministro dell’Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, è stato rinviato a giudizio per il caso Open Arms. Il gup Lorenzo Jannelli ha deciso di accogliere la richiesta della Procura di Palermo, che accusa il leader della Lega di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per il caso dei 147 migranti a bordo della Ong catalana ai quali l’allora ministro dell’Interno negò per giorni un porto sicuro sulle coste italiane.
L’avvocato di Salvini, Giulia Bongiorno, aveva chiesto il non luogo a procedere. Il senatore dovrà dunque essere processato nei prossimi mesi. Il rinvio a giudizio è per sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio. L’udienza, secondo quanto si apprende, è fissata per il 15 settembre presso la seconda sezione penale del Tribunale di Palermo.
“La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Articolo 52 della Costituzione. Vado a processo per questo, per aver difeso il mio Paese? Ci vado a testa alta, anche a nome vostro. Prima l’Italia. Sempre” ha commentato Salvini in un messaggio sui propri profili social.
La scorsa settimana (leggi l’articolo) il pm Gery Ferrara della Procura di Palermo aveva chiesto il rinvio a giudizio dell’ex ministro dell’Interno sottolineando che “gli obblighi di diritto internazionali che gravano sullo Stato italiano dal punto di vista normativo fanno ritenere che sussisteva l’obbligo di salvataggio da parte del comandante della nave e della cooperazione dello Stato italiano. Un provvedimento negativo di accesso avrebbe determinato una violazione alla Convenzione di Ginevra e della convenzione sui rifugiati”.
“Vi è – aveva aggiunto ancora il pm palermitano – la violazione della Legge Zampa che prevede in ogni caso il diritto dei minori non accompagnati di essere accolti in strutture idonee ai minori di età vietandone in modo assoluto il respingimento e l’espulsione. La convenzione Sar prevede che qualora le parti vengono informate che una persona è in pericolo in mare le autorità responsabili adottano le misure necessarie per fornire l’assistenza”.
“La stessa convenzione di salvataggio – aveva proseguito il magistrato – prevede una minima variazione della rotta. Il principio base è quello di garantire che un luogo sicuro venga fornito. Le indicazioni ai Paesi sono quelle di coordinare le operazioni di recupero, lo sbarco dei soravvissuti, la consegna dei sopravvissuti in un luogo sicuro”.