“La registrazione acquisita dall’inquirente riproduce un accadimento della realtà”. È quanto scrivono i giudici della sesta sezione penale della Corte di Cassazione nelle motivazioni della sentenza con la quale, lo scorso 17 dicembre, i supremi giudici avevano respinto il ricorso presentato dalla difesa dell’ex portavoce di Matteo Salvini e referente dell’associazione Lombardia-Russia, Gianluca Savoini, contro l’ordinanza del Riesame di Milano che aveva confermato il sequestro probatorio di due telefoni cellulari, documenti e alcune chiavette usb avvenuto nell’ambito dell’inchiesta su presunti fondi russi alla Lega che vede lo stesso Savoini, insieme a Francesco Vannucci e Gianluca Meranda, indagato per corruzione internazionale.
“Il fumus delicti che legittima il sequestro probatorio – aggiunge la Cassazione – si evince dal contenuto di un file contenente una traccia audio consegnato agli inquirenti dal giornalista Stefano Vergini che riproduce una conversazione intervenuta tra Savoini, e alcuni funzionari russi”, mentre “la conversazione registrata ha ad oggetto un accordo illecito per la retrocessione di importanti somme di denaro a favore del partito politico Lega e dei funzionari russi, coinvolti nella trattativa della vendita di prodotti petroliferi”.
In particolare, aggiunge ancora la Corte, “in un passaggio della conversazione, si chiariva come fosse già stato raggiunto un accordo i cui termini essenziali erano riportati in uno screenshot di appunti alla cui ricerca e pertanto funzionale il sequestro”. Secondo la Cassazione, “a prescindere dalla utilizzabilità in sede processuale, la registrazione riproduce un avvenimento storico” e “rimanda al contenuto dichiarativo di soggetti precisamente individuati grazie alle dichiarazioni del giornalista Stefano Vergini, ed anche in mancanza dell’attuale identificazione dell’autore della registrazione, legittima le indagini del pubblico ministero per verificare la portata e la sussistenza della notizia criminis che dal suo contenuto si evince una volta che siano state positivamente acclarate l’autenticità e l’attendibilità della registrazione stessa, esito questo già positivamente sperimentato, essendo state escluse manipolazioni ed interventi esterni sul supporto che contiene la traccia audio”.