Riforma Cartabia: cosa prevede il testo e quando è prevista l’entrata in vigore

Riforma Cartabia

Riforma Cartabia: cosa prevede il testo e quando è prevista l’entrata in vigore

Riforma Cartabia: ecco cosa prevede l’intervento di modifica con la nuova riforma del Ministro della Giustizia. Le novità riguardo il processo penale e quello civile. Tuttavia, c’è chi non voterà.

Cosa prevede il testo della riforma Cartabia

Il Parlamento ha approvato la Legge n. 134/2021, entrata in vigore il 19.10.2021, che prevede la “delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari” e la Legge n. 206/2021, entrata in vigore il 24.12.2021, contenente la “delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.”

Le due leggi che danno vita alla Riforma Cartabia presentano un duplice contenuto.

  • 134/2021: si compone di due articoli, il primo contiene la delega al Governo per la riforma del processo penale ed il secondo contiene modifiche immediatamente precettive al Codice penale e al Codice di procedura penale;
  • 206/2021: è composta, invece, da un unico articolo che contiene sia la delega al Governo per la riforma del processo civile, sia la modifica di alcune disposizioni del Codice civile e del Codice di procedura civile.

Riforma Cartabia: processo penale

La riforma riguardo il processo penale ha come obiettivi:

  •  accelerare il processo penale
  •  potenziare le garanzie difensive e della tutela della vittima del reato
  •  apportare una innovazione della ragionevole durata del giudizio di impugnazione.

La prescrizione

Una prima novità e modifica introdotta nella riforma del processo penale riguarda il tema della prescrizione.
La modifica comporta che il corso della prescrizione si interrompa con la sentenza di primo grado, sia essa di assoluzione o di condanna, e che qualora la sentenza venga annullata, con regressione del procedimento al primo grado, la prescrizione riprenda il suo corso dalla pronuncia definitiva di annullamento.
Tuttavia, qualora il giudizio di appello non si concluda entro il termine di due anni, e quello di Cassazione entro un anno, salvo giudizi di impugnazione particolarmente complessi prorogabili di un anno in secondo grado e di sei mesi in Cassazione, l’azione penale viene dichiarata improcedibile.
Per i reati ad alto allarme sociale, quali i delitti aggravati dal metodo mafioso, il termine può essere prorogato a tre anni per l’appello e un anno e sei mesi per la Cassazione; per i reati di terrorismo, violenza sessuale aggravata e traffico di stupefacenti, le proroghe possono essere concesse senza limiti di tempo.
Resta naturalmente salva la possibilità per la parte civile di esercitare la propria pretesa risarcitoria dinnanzi al giudice civile, successivamente alla dichiarazione di improcedibilità del procedimento penale.

La messa alla prova 

Si prevede, nella riforma, l’estensione dell’ambito di applicabilità dell’istituto della messa alla prova, legittimando il pubblico ministero alla proposizione della stessa per tutti i reati puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni.

Processo civile

Riguardo, invece, le novità del processo civile, ecco in sintesi:

  • introduzione permanente delle innovazioni telematiche cui si è fatto ricorso per la gestione del rito durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19 (es. udienze da remoto e udienze a trattazione scritta);
  • soppressione di alcune udienze prive di una specifica utilità, come l’udienza di precisazione delle conclusioni;
  • previsione del calendario esatto dello svolgimento della causa da stabilire alla prima udienza;
  • introduzione di termini intermedi, dopo gli atti introduttivi, per definizione delle domande e la proposizione di eccezioni e richieste di prova.

Entrata in vigore della riforma Cartabia

Sull’entrata in vigore della riforma Cartabia, è intervenuto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi: “Non voteremo la riforma della giustizia perché non è una riforma. L’azione di Bonafede era dannosa, quella della Cartabia inutile. Meglio così ma ancora non ci siamo”. Lo ha scritto su Twitter il leader di Iv. “Il vero problema dello strapotere delle correnti e del fatto che chi sbaglia non paga mai con la riforma Cartabia non si risolve. Le correnti continueranno a fare il bello e il cattivo tempo nel Csm. Peccato, una occasione persa. La riforma arriverà, se arriverà, nella prossima legislatura”, ha aggiunto.

Tuttavia, le disposizioni, che passeremo in rapida rassegna entrano in vigore per i procedimenti introdotti con ricorso depositato dopo il 22 giugno 2022. Si stima, inoltre i decreti attuativi delle leggi delega possano essere adottati entro la fine dell’anno 2022 e che entro la fine dell’anno 2023 possano essere adottati gli eventuali ulteriori strumenti attuativi (decreti ministeriali e/o regolamenti).

Si ricorda infatti che la Riforma Cartabia del processo penale e del processo civile dovrà essere attuata entro un anno dall’entrata in vigore delle rispettive leggi n. 134/2021 e n. 206/2021.

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