Inammissibile. Perché “manca del tutto il requisito della strumentalità tra tutela cautelare e provvedimento definitivo”. Senza contare che “le elezioni politiche sono state già indette e si terranno tra poche settimane”. Dopo quello di Firenze, anche il Tribunale dell’Aquila ha bocciato il ricorso d’urgenza, proposto con la procedura prevista dall’articolo 700 del codice di procedura civile, contro il Rosatellum bis, la discussa legge elettorale che porta il nome del capogruppo del Pd alla Camera, Ettore Rosato.
Ma non è tutto. Secondo il giudice del capoluogo abruzzese un intervento della Corte costituzionale, finalizzato, nei fatti, a correggere il risultato delle elezioni attraverso un riconteggio dei voti sulla base della legge elettorale priva, eventualmente, di disposizioni illegittime, “provocherebbe più problemi di quanti intende risolvere: sarebbe assai difficile sostenere che i principi di libertà e consapevolezza del voto sarebbero rispettati se l’elettore avesse votato avendo come riferimento un certo sistema elettorale (e intendesse quindi perseguire un certo risultato), e vedesse poi utilizzata la sua volontà, così come espressa, in un sistema diverso, con effetti nemmeno ipotizzati al momento della consultazione elettorale”. Ma, “dato che l’eventuale pronuncia della Corte Costituzionale non potrebbe avere altro effetto se non quello di incidere su future elezioni”, tale risultato è raggiungibile anche con un incidente di costituzionalità sollevato nell’ambito del giudizio di merito, peraltro già introdotto dal ricorrente, per cui non è necessario provvedere in via d’urgenza”.
I ricorsi in questione, erano stati presentati dall’avvocato Paolo Colasante, su iniziativa dei deputati di due deputati di Alternativa Libera, Massimo Artini (a Firenze) ed Eleonora Bechis (a Roma) e del presidente dell’Osservatorio Antimafia Abruzzo, Stefano Moretti (a L’Aquila), “a tutela del proprio diritto di voto”. Con la consulenza del professore di diritto costituzionale all’Università di Teramo, Enzo Di Salvatore, già estensore del quesito referendario contro le trivellazioni in mare. E come hanno reagito alle ordinanze di due Tribunali i parlamentari proponenti? Sul sito di Alternativa libera è stata pubblicato un articolato commento alle decisioni dei giudici. “Se si ammette che lo strumento del ricorso d’urgenza non sia utilizzabile prima del voto e se si ammette che qualunque decisione della Corte costituzionale successiva al voto non sia comunque “utile”(giacché una sentenza di illegittimità della Corte non inciderebbe sulle elezioni già celebrate)”, consegue “che il sistema di giustizia costituzionale, che trova diretto fondamento in Costituzione, presenta, invece, una zona franca, dipendendo la sua effettività solo da una decisione discrezionale del Parlamento”.
Le ordinanze dei Tribunali di Firenze e L’Aquila, in ogni caso, non pregiudicano una decisione sul merito.