Ventotto pagine e trentacinque articoli messi a punto dal Guardasigilli Alfonso Bonafede nella mattinata di ieri ed inviati agli alleati prima del vertice sulla giustizia a Palazzo Chigi. L’obiettivo è quello di velocizzare il processo penale, con meccanismi per garantire una durata certa dei singoli gradi di giudizio e recepire, nell’ambito dello stop alla prescrizione dopo il primo grado, la distinzione tra assolti e condannati voluta dal premier Giuseppe Conte (lodo Conte).
Con una novità per gli assolti: in caso di ricorso contro l’assoluzione, la prescrizione sarebbe sospesa per un tempo non superiore a due anni. Se però passano due anni in appello, la difesa può presentare istanza per arrivare a sentenza entro sei mesi (è previsto un meccanismo sanzionatorio nei confronti del giudice che non rispetta i tempi). La riforma del processo penale prevede infatti che il secondo grado di giudizio non possa durare più di 2 anni e mezzo. La bozza preparata dal ministro e sottoposta agli alleati di governo prevede un disegno di legge delega. Ecco i punti cardine.
TEMPI DEL PROCESSO. Un intero processo penale in soli quattro anni: in primo grado la durata dovrà essere di un anno (prorogabile per i reati più gravi, nessun limite per quelli di mafia e terrorismo), due e mezzo in appello, uno in Cassazione.Tra due anni, quando la riforma andrà a regime, prevista la durata di un solo anno per ogni grado di giudizio. Quindi tre anni complessivi. Il Csm, tenuto conto della situazione di ogni ufficio in base al numero dei processi pendenti e sopraggiunti, potrà modificare la previsione.
SANZIONI PER I MAGISTRATI. Si potranno mettere sotto inchiesta disciplinare i magistrati che non rispettano “per negligenza” i tempi stabiliti per la durata dei vari gradi di giudizio. Ma anche in questo caso tenendo conto dell’ufficio in cui lavorano e del “peso” dei processi.
PRESCRIZIONE. La prescrizione si sospende dopo la sentenza di primo grado solo se si tratta di sentenza o decreto di condanna. Inoltre nella bozza si prevede la sospensione del corso della prescrizione per un tempo non superiore a due anni a seguito della impugnazione della sentenza di proscioglimento. Il corso della prescrizione riprenda quando la sentenza del grado successivo o la sentenza resa a seguito di opposizione a decreto penale ha prosciolto l’imputato. è ciò che prevede il “lodo Conte”.
INDAGINI PRELIMINARI. Stretta sui tempi in base alla gravità dei reati oggetto di indagine: sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato per i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni (sola o congiunta alla pena pecuniaria); un anno e sei mesi dalla stessa data, invece, quando si procede per uno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale (come l’associazione a delinquere di stampo mafioso); un anno dalla stessa data in tutti gli altri casi.
NOTIZIE DI REATO. Saranno le Procure della Repubblica a selezionare le notizie di reato a cui dare priorità, prevedendo una corsia preferenziale per quelle più rilevanti e di maggiore gravità.
APPELLO. Se non viene proposto ricorso in appello entro due anni, il difensore dell’imputato ha diritto di chiedere che la data venga fissata immediatamente.
NUOVE REGOLE PER IL CSM. Il Consiglio superiore della magistratura sarà composto da 30 componenti, 20 togati (rispetto agli attuali 16) e 10 laici rispetto (oggi 8 in tutto). Il Guardasigilli Bonafede abbandona il sistema di designazione per sorteggio. Il voto dei togati, eletti in 19 collegi che saranno definiti tre mesi prima dal ministero della Giustizia, si svolgerà in due fasi. L’elettore avrà a disposizione tre preferenze. Sarà eletto al primo turno chi avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi espressi. Se nessuno viene eletto si procederà con il ballottaggio tra i due che hanno ottenuto più voti al primo turno.