La maggioranza ha raggiunto l’accordo sul premierato. In caso di sfiducia del premier eletto si tornerà alle urne. L’unica eccezione resterà quella del premier rdi riserva, che può subentrare in casi eccezionali come morte, impedimento permanente o decadenza.
La norma anti-ribaltone della riforma costituzionale, quindi, cambia e va a ridurre ulteriormente i poteri del capo dello Stato. Il nuovo articolo 4 del testo della minsitra delle Riforme, Elisabetta Casellati, prevede che in caso di sfiducia del premier, il “presidente della Repubblica scioglie le Camere”.
Premierato, come cambia la norma anti-ribaltone
Se il premier decide volontariamente di dimettersi, “previa informativa parlamentare”, può proporre, entro sette giorni, “lo scioglimento delle Camere al presidente della Repubblica, che lo dispone”. Anche in questo caso il capo dello Stato diventa un mero esecutore degli ordini del premier.
Nel caso in cui non venga esercitata la facoltà di proporre lo scioglimento o nei casi di morte, decadenza e impedimento, il presidente della Repubblica potrà incaricare “per una sola volta nel corso della legislatura” il premier dimissionario o un altro parlamentare “eletto in collegamento con il presidente del Consiglio”.