A partire da lunedì 7 febbraio, entrano ufficialmente in vigore le nuove regole per la quarantena in caso di positivi al coronavirus nella scuola: tutte le indicazioni del Ministero della Salute.
Nuove regole quarantena per la scuola
Nella giornata di lunedì 7 febbraio, sono entrate in vigore le nuove regole sulla quarantena per la gestione dei casi di positivi al Covid nella scuola e che rappresentano la graduale uscita dallo stato di emergenza imposto dalla pandemia. A questo proposito, il Ministero della Salute e il Ministero dell’Istruzione hanno fornito indicazioni specifiche in relazione alla quarantena e al ricorso alla didattica a distanza (DaD).
Con il nuovo decreto Covid, le modifiche apportate alle regole della quarantena a scuola nel caso in cui si entri in contatto con un positivo si sono rivelate necessarie per snellire le procedure per studenti, famiglie e personale scolastico. L’obiettivo, inoltre, è quello di ridurre al minino il ricorso alla DaD e tutelare lo svolgimento delle lezioni in presenza.
In questo contesto, il percorso verso le riaperture graduali e il definitivo ritorno alla normalità verrà articolato attraverso tappe differenti.
In questo contesto, in materia di quarantena a scuola, la circolare diffusa dal Ministero della Salute e le FAQ pubblicate sul sito del Ministero dell’Istruzione, infatti, riportano che la quarantena a scuola per gli studenti sarà pari a cinque giorni. La nuova norma riguarderà anche gli allievi che “alla data del 5 febbraio 2022 siano già sottoposti a quarantena senza che questa sia ancora cessata”.
La fine della quarantena, tuttavia, continua a essere vincolato all’esito negativo scaturito da un tampone molecolare o di un test antigenico rapido.
Scuola dell’infanzia
Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, le nuove misure stabilite in contesto governativo dispongono che l’attività didattica potrà proseguire in presenza fino a quattro casi di positività accertati tra gli allievi in aula. Durante le lezioni in presenza, i docenti dovranno utilizzare i dispositivi di protezione individuali delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno che segue l’accertamento dell’ultimo caso di positività al Covid.
In questa casistica, è obbligatorio effettuare un test molecolare, antigenico rapido o antigenico autosomministrato qualora dovessero insorgere dei sintomi compatibili con il SARS-CoV-2. Il test dovrà essere effettuato anche qualora si risultasse ancora sintomatici al quinto giorno che segue la data dell’ultimo contatto.
Se l’esito negativo si ottiene da un test antigenico autosomministrato, questo dovrà essere attestato attraverso un’autocertificazione.
Scuola primaria
Anche per la scuola primaria, è prevista la prosecuzione dell’attività didattica in presenza per tutti fino a quattro casi di positività accertati tra gli studenti presenti in classe. Per i docenti e gli alunni di età superiore ai sei anni, è obbligatorio l’utilizzo delle mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività al Covid accertato.
In simili circostanze, persiste l’obbligo di effettuare un test molecolare, antigenico rapido o antigenico autosomministrato nel caso in cui dovessero comparire i primi sintomi compatibili con l’infezione. Al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto, se si dovesse essere ancora sintomatici, il test dovrà essere ripetuto.
Se l’esito negativo si ottiene da un test antigenico autosomministrato, questo dovrà essere attestato attraverso un’autocertificazione.
Con cinque o più casi di positività emersi tra gli studenti in classe, appurati entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente, l’attività in presenza proseguirà con l’ausilio di mascherine FFP2 per docenti e alunni di età superiore ai 6 anni che dimostrino di aver concluso il ciclo vaccinale primario o di aver ricevuto la dose booster o di essere guariti dal Covid da almeno 120 giorni. Le mascherine FFP2 dovranno essere indossate fino al superamento del decimo giornosuccessivo all’accertamento dell’ultimo caso di positività. Per coloro in possesso di un’idonea certificazione di esenzione al vaccino, l’attività didattica continuerà in presenza con mascherine FFP2 sia per docenti che per studenti di età superiore ai sei anni fino al superamento del decimo giorno successivo all’accertamento dell’ultimo caso di positività.
Per gli studenti che non rientrano in questa casistica, verrà applicata la didattica digitale integrata per un periodo di 5 giorni.
Scuola secondaria
Per la scuola secondaria, l’attività didattica continua in presenza con un caso di positività accertato tra gli allievi in aula. Alunni e docenti dovranno indossare mascherine di tipo FFP2.
Con due o più casi di positività tra gli studenti in classe, registrati entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente, l’attività in presenza proseguirà con l’ausilio di mascherine FFP2 per docenti e alunni che dimostrino di aver concluso il ciclo vaccinale primario o di aver ricevuto la dose booster o di essere guariti dal Covid da almeno 120 giorni. Le mascherine FFP2 dovranno essere indossate fino al superamento del decimo giorno successivo all’accertamento dell’ultimo caso di positività. Per coloro in possesso di un’idonea certificazione di esenzione al vaccino, l’attività didattica continuerà in presenza con mascherine FFP2 sia per docenti che per studenti fino al superamento del decimo giorno successivo all’accertamento dell’ultimo caso di positività.
Per gli studenti che non rientrano in questa casistica, verrà applicata la didattica digitale integrata per un periodo di 5 giorni.
Regole valide per le scuole di ogni ordine e grado
Per le scuole di ogni ordine e grado, in caso di positività nel gruppo classe, gli studenti dovranno osservare un regime di autosorveglianza con esclusione dell’obbligo di indossare mascherine FFP2 nel caso in cui abbiano meno di 6 anni.
Per gli allievi ai quali non si potrà applicare il regime di autosorveglianza, verrà disposta la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni che cesserà con l’esito negativo attestato da un test molecolare o antigenico rapido. La riammissione in classe dei soggetti in quarantena precauzionale verrà approvato soltanto per coloro che dimostrino l’esito negativo emerso da test molecolare o antigenico rapido, effettuati anche in centri privati abilitati.
È stato confermato, invece, il divieto di accesso o permanenza nei locali scolastici per i soggetti che presentano sintomatologia respiratoria o temperatura corporea che superi i 37,5°.
Infine, la condizione sanitaria che consente a docenti e studenti di partecipare alla didattica in presenza può essere verificata dagli istituti scolastici mediante il possesso del Green Pass.
Le indicazioni del Ministero della Salute per i positivi
Secondo la circolare del Ministero della Salute che regola l’aggiornamento delle misure di quarantena e autosorveglianza in caso di contatti stretti con positivi al coronavirus, la quarantena avrà durata di 5 giorni per tutti coloro che non hanno ricevuto la dose booster, che non hanno completato il ciclo vaccinale primario entro 120 giorni oppure per coloro che non sono guariti dal Covid entro 120 giorni.
La quarantena, inoltre, potrà dirsi conclusa al quinto giorno esclusivamente nel caso in cui si sia in possesso di un test molecolare o antigenico rapido con esito negativo.
Inoltre, è obbligatorio indossare mascherine FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso di positività.
Per coloro che hanno ricevuto la dose booster, hanno completato il ciclo vaccinale primario entro 120 giorni o sono guariti dal Covid entro 120 giorni, in caso di contatto stretto con un positivo, non è prevista quarantena ma si applica il regime di autosorveglianza la cui durata è pari a 5 giorni. Al termine del regime di autosorveglianza, è richiesto l’esitonegativo di un test molecolare o antigenico rapido ed è obbligatorio indossare mascherine FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso di positività.