Non si placano le polemiche per il via libera della Camera alla riforma dei poteri della Corte dei Conti e del danno erariale. Protestano le opposizioni e i magistrati contabili che parlano di un testo che “stravolge gli equilibri tra i poteri dello Stato”. I sì sono stati 136, i no 75. Il provvedimento passa ora in Senato. La proposta di legge è stata presentata da Tommaso Foti quando era capogruppo di FdI e mira a far superare la cosiddetta “paura della firma” da parte di pubblici ufficiali, siano essi politici che funzionari. Essa introduce una serie di esimenti a favore del pubblico ufficiale, rispetto alla responsabilità erariale: potrà essere condannato per danno erariale in caso di dolo e in caso di colpa grave ma quest’ultima viene definita in modo restrittivo (è tale nei casi di violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, travisamento del fatto, ecc). Per altro era stata la Corte Costituzionale nel 2024 a chiederne una tipizzazione. Nella determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta delle norme di diritto, deve “tenersi conto del grado di chiarezza e precisione delle norme violate, nonché dell’inescusabilità e della gravità dell’inosservanza”.
Quando poi il pubblico ufficiale sarà trovato colpevole di danno erariale, il giudice contabile – tranne in caso di dolo e illecito arricchimento – applicherà la riduzione, e la somma che il pubblico ufficiale dovrà restituire non potrà essere superiore al 30 per cento del danno accertato, e, comunque una somma non superiore al doppio della retribuzione. Nel caso di atti che rientrano nella competenza degli uffici tecnici o amministrativi, “la buona fede dei titolari degli organi politici si presume”: è la cosiddetta norma salva-sindaci. Inoltre il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso dopo cinque anni dalla data in cui si è verificato il fatto, indipendentemente dal momento in cui la Corte dei Conti è venuta a conoscenza del danno. Per quanto riguarda i contratti pubblici connessi all’attuazione del Pnrr, ogni qual volta l’atto passerà per il controllo preventivo di legittimità della Corte, verrà esclusa la gravità della colpa. Un altro punto della pdl, criticato dai magistrati contabili, prevede che la Corte, su richiesta delle amministrazioni centrali o periferiche, debba dare un parere consultivo anche su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all’attuazione del PNRR e del PNC. La conformità a questi pareri esclude la colpa grave.