Nonostante lo scioglimento delle Camere anticipato, Deputati e Senatori non perderanno il diritto alla pensione pro quota di questa legislatura, seppur per una manciata di giorni. Le norme che regolano i vitalizi, stabiliscono che l’assegno scatti al compimento del 65esimo anno di età con almeno una legislatura completa alle spalle e sarà pari a circa 1000 euro lordi al mese.
Nonostante lo scioglimento delle Camere anticipato, Deputati e Senatori non perderanno il diritto a intascare i vitalizi
L’età si abbassa a 60 anni con due legislature complete: in questo caso l’assegno sarà di circa 1500 euro lordi al mese. Ma le norme in questione prevedono anche che il diritto maturi a 4 anni, sei mesi e un giorno di mandato, previo riscatto dei rimanenti 6 mesi di contributi per completare i 5 anni richiesti.
Il privilegio per i parlamentari al primo mandato scatta il 24 settembre
La data fatidica cade sul calendario il prossimo 24 settembre. E sebbene le Camere siano state sciolte ieri, la fine formale della legislatura cadrà nel giorno di insediamento del nuovo Parlamento che deve avvenire entro 20 giorni dalle elezioni fissate al 25 settembre. L’insediamento delle nuove Camere dovrà quindi avvenire entro il prossimo 15 ottobre, ben oltre la data del fatidico 24 settembre che farà scattare i vitalizi.
La data del 25 settembre per le elezioni è peraltro obbligata: la Costituzione stabilisce infatti un termine massimo di 70 giorni dallo scioglimento delle Camere (29 settembre) per indire i comizi elettorali; la Legge Tremaglia sul voto degli italiani all’estero il termine minimo di 60 giorni (19 settembre).
Quindi, per legge, le elezioni vanno tenute in una data compresa tra il 19 e il 29 settembre. E il 25 settembre, data proposta dal Consiglio dei ministri, è l’unica domenica compresa nell’arco temporale stabilito dalle disposizioni vigenti.
Ecco perché il diritto al vitalizio, anche per questa legislatura, può considerarsi salvo
Ecco perché il diritto al vitalizio, anche per questa legislatura, può considerarsi salvo. Non a caso la Costituzione (articolo 61, secondo comma) stabilisce che “finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti”. Le quali potranno, fino a quel momento, esaminare eventuali decreti urgenti emanati nel frattempo o altri atti necessari del governo, come decreti legislativi di attuazione delle deleghe.
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