A breve potrebbe arrivare una dura batosta sulla legge Gelmini. La fatidica riforma del 2010 che ha introdotto, a detta dell’allora ministro dell’Istruzione Mariastella Gelmini, un sistema meritocratico all’interno dell’università e delle carriere accademiche è ora al vaglio della Corte costituzionale. La questione è stata sollevata dal Tar Calabria dopo il ricorso di un nutrito gruppo di ricercatori universitari in merito all’accesso al ruolo di professore associato.
Per comprendere di cosa stiamo parlando bisogna fare un passo indietro e riprendere in mano l’articolo 24 comma 6 della riforma, secondo il quale i ricercatori a tempo indeterminato che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica, possono fare domanda per accedere al ruolo di professore “dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del sesto anno successivo”. Cioè proprio fino al 31 dicembre 2019. Ed è per via di quest’articolo che il dottor Donato D’Ambrosio, ricercatore a tempo indeterminato, insieme a una trentina di colleghi ha presentato ricorso al Tar.
La ragione è molto semplice: “Nonostante la equivalenza sotto il profilo delle modalità di reclutamento, delle mansioni e dell’impegno didattico tra ricercatore a tempo indeterminato e ricercatore a tempo determinato, quest’ultimo, se ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, ha il diritto di essere sottoposto ad una procedura valutativa il cui esito positivo determina il suo ingresso nel ruolo dei professori associati, mentre il ricercatore a tempo indeterminato può accedere al ruolo dei professori associati mediante lo stesso meccanismo valutativo solo subordinatamente ad una scelta in tal senso, ampiamente discrezionale, dell’Università e, per di più, solo entro la data del 31 dicembre 2019”.
Una disparità di trattamento evidente, che ha trovato conferma nella sentenza del Tar, secondo cui la riforma viola due articoli della Costituzione: il 3 (“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge”) e il 97 (“Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso”). Sul punto i giudici del Tar ritengono addirittura che non vi sono neanche “margini di interpretazione in senso costituzionalmente orientato nella norma da applicare”. Come dire: non c’è dubbio che la norma sia incostituzionale.
La ragione è molto chiara: l’articolo 24 “a chiare lettere” prevede al quinto comma per i ricercatori a tempo determinato che “l’Università valuta” il ricercatore stesso ai fini della chiamata nel ruolo di associato; nel sesto comma, invece, dispone che la procedura di valutazione “può” essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore dei ricercatori a tempo indeterminato. Da qui la decisione del Tar di sollevare la legittimità costituzionale e girare la palla alla Consulta. Se infatti “la finalità della legge è quella di selezionare i meritevoli”, risulta incomprensibile “la scelta di non dare chance a coloro che abbiano le ‘carte in regola’, salvo il possibile esito negativo della valutazione, finendo per sottoporli alla logica delle chiamate ‘di favore’ che la riforma intende elidere”.
In altre parole, dunque, la riforma Gelmini più che abbattere un sistema basato sul ‘favore personale’ in nome della meritocrazia, finisce secondo i giudici involontariamente per agevolarlo. Vedremo adesso cosa deciderà la Corte: certo è che, se dovesse dar ragione al Tar Calabria, si creerà un nuovo caos con centinaia di ricercatori senza alcuna tutela e tagliati fuori ingiustamente dalla carriera accademica.