Cala il sipario sulla presunta incostituzionalità della sospensione della prescrizione disposta dai decreti legge n. 18 e n. 23 del 2020, emanati per contrastare l’emergenza Covid-19. Secondo la Consulta, come si legge nelle motivazioni depositate ieri, la norma non è costituzionalmente illegittima in quanto è ancorata alla sospensione dei processi dal 9 marzo all’11 maggio 2020, prevista per fronteggiare l’emergenza sanitaria.
La cosiddetta “sospensione Covid” rientra, secondo i giudici, nella causa generale di sospensione della prescrizione stabilita dall’articolo 159 del Codice penale che prevede che il corso della prescrizione rimanga sospeso ogniqualvolta la sospensione del procedimento o del processo penale sia imposta da una particolare disposizione di legge e quindi “non contrasta con il principio costituzionale di irretroattività della legge penale più sfavorevole”.
Questo uno dei passaggi principali contenuti nelle motivazioni della sentenza del 18 novembre scorso quando la consulta ha dichiarato “in parte non fondate e in parte inammissibili” le questioni sollevate dai Tribunali di Siena, di Spoleto e di Roma “sull’applicabilità della sospensione della prescrizione anche ai processi per reati commessi prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni”. In particolare, la Consulta ha dichiarato la non fondatezza delle questioni con riferimento al principio di legalità sancito dalla Costituzione e l’inammissibilità in base ai parametri Ue richiamati dall’articolo 117 della Costituzione.