L’ampia vittoria del M5S in Sicilia ha messo in evidenza una grave lacuna nella vigente legge elettorale, in quanto il M5S avrebbe diritto ad avere 53 parlamentari a fronte dei 49 eletti, ossia 4 in più. Orbene, per tre di questi ultimi, con riferimento alla Camera dei Deputati, non sussiste alcun problema in quanto la legge elettorale consente di attingere da altre circoscrizioni, su scala nazionale. Al Senato, invece, ciò non è possibile, in quanto la legge elettorale ma, ancor di più l’art. 57 della Costituzione è lineare nel dire che il Senato è eletto su “base regionale”.
Pertanto, a fronte del vuoto legislativo e della mancanza di precedenti sotto la vigenza del Rosatellum, le ipotesi di stretto diritto costituzionale che vengono avanzate per l’assegnazione dell’unico seggio “eccedente” sono tre.
La prima: il seggio non viene attribuito a nessuno (resta vacante) e, pertanto, la rappresentanza parlamentare viene ridimensionata per l’intera legislatura. La seconda: il seggio viene attribuito alla lista che ha riportato i “più alti resti” e, dunque, dovrebbe andare a Forza Italia. La terza: ragionare “per analogia” con quanto si fa alla Camera e, dunque, permettere l’assegnazione del seggio al M5S prendendolo da altra circoscrizione nazionale.
Prima di tutto va chiarito che la soluzione non può competere, come paventato da alcuni, all’Ufficio elettorale presso la Corte di Appello di Palermo né all’Ufficio elettorale centrale della Cassazione che attribuisce provvisoriamente i seggi ma non può imporre alcun quadro giuridico all’unico Organo competente e “sovrano” in materia, che è la Giunta delle Elezioni e delle immunità parlamentari del Senato, in sede di verifica dei poteri. Quest’ultimo Organo dovrà, infatti, provvedere a dirimere la questione sin dalla sua prima riunione, costituendo una giunta “provvisoria” formata dai senatori che la componevano nella precedente legislatura o, in mancanza del numero minimo previsto (sette), da estrarre a sorte da parte del “Presidente provvisorio”. Ed è già facile prevedere che non basterà una sola seduta per risolvere la questione.
Ritornando alle possibili soluzioni, ritengo che vadano escluse sia la terza ipotesi – che non sopporta “analogie” con quanto avviene alla Camera, stante che tanto le “analogie iuris” quanto le “analogie legis” sono tenute a interpretazioni strette e non certo estensive – sia la prima ipotesi, (la non attribuzione del seggio), a mio giudizio dovendosi respingere a priori una mancata costituzione del plenum (315) per come espressamente previsto all’art. 56 della Carta costituzionale. Ipotesi che, pur astrattamente praticabile, avrebbe delle ricadute di non poco conto sui risultati delle future votazioni dell’intera legislatura, entrando in conflitto con gli artt. 1 e 48 della Costituzione.
Resta, allora, in campo la seconda ipotesi che, se per un verso, viene a creare un certo imbarazzo di “credibilità” della vigente legge elettorale in virtù dell’attribuzione del seggio ad un partito diverso e di opposto schieramento, per altro verso non costituisce affatto una ipotesi non percorribile né “nuova” nel nostro sistema. Ciò in virtù di quanto accaduto (stavolta alla Camera) nelle elezioni nazionali del 2001 allorquando Forza Italia pur avendo diritto, nella quota proporzionale, a 62 seggi, alla fine ne ebbe ben 11 in meno, non avendo un numero sufficiente di candidati per coprire tutti i seggi conquistati. Peraltro, allora, Forza Italia – a differenza, oggi, del M5S – si trovava in “coalizione” con altri partiti facenti parte della “Casa delle libertà” e, dunque, poteva più facilmente rinvenirsi una soluzione, magari attribuendosi i mancanti seggi ai “migliori perdenti” della medesima coalizione. Invece si seguì altra strada, in quanto l’Ufficio centrale nazionale della Corte di Cassazione attribuì alcuni seggi spettanti a Forza Italia a schieramenti opposti e segnatamente ai DS e alla Margherita: solo nel 2002 la Giunta delle Elezioni, al fine di evitare il grave stallo in cui era entrata, decise di non assegnare nessuno degli 11 seggi, con grave vulnus del dettato costituzionale.
La Corte costituzionale, peraltro e già da tempo, con la sent. n. 44 del 1961, nel caso di attribuzione di seggi ad “opposti” partiti, ne ha escluso l’illegittimità costituzionale.
*professore associato di diritto costituzionale – Università “Kore” di Enna