L’Europa costringe il Governo italiano a pagare l’avvocato d’ufficio agli evasori fiscali. Il paradosso di questa disposizione comunitaria, contenuta in una direttiva Ue sul mandato d’arresto europeo, ora all’esame delle Camere, risiede nel fatto che i veri evasori fiscali risultano quasi sempre formalmente sprovvisti di reddito ed è proprio questo il requisito necessario per usufruire di un avvocato pagato dallo Stato. Fino ad oggi, in Italia, le norme sul gratuito patrocinio prevedono espressamente che “indagati, imputati e condannati per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto” non possano beneficiare di una difesa pagata dallo Stato.
Un’esclusione, in vigore dal 2002, che ha superato quasi indenne diversi vagli della Corte Costituzionale, sebbene non sia il massimo del garantismo, ma in un Paese dove l’evasione fiscale è una piaga endemica il legislatore italiano, fino ad oggi, ha optato per la linea dura. Però a partire dal prossimo 5 aprile, la data ultima prevista per il recepimento nel nostro ordinamento della direttiva sul gratuito patrocinio nei procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo, le cose cambieranno per tutti gli evasori fiscali italiani visto che la legge non può fare distinzione tra quanti sono colpiti dall’arresto comunitario e coloro che invece evadono solo in Italia.
La nuova norma potrà solo continuare a prevedere l’esclusione del gratuito patrocinio per quanti sono già stati condannati in via definitiva per reati fiscali. Una magra consolazione per l’Italia e per i contribuenti che dovranno spendere soldi per pagare gli avvocati degli evasori per tre gradi di giudizio. L’unica possibilità che rimarrà allo Stato per non pagare i legali di quanti commettono reati tributari sarà quella riuscire a scoprire una loro fonte di reddito nascosta. Questa novità comunitaria, secondo stime del ministero della Giustizia, costerà ogni anni circa 2,4 milioni di euro solo per i processi penali in materia fiscale, mentre non è stato ancora quantificato l’esborso per i procedimenti in sede civile.