Energie rinnovabili in Italia: quali sono le semplificazioni introdotte dal decreto Energia e come sono state modificate le “aree idonee”.
Energie rinnovabili in Italia: quali sono le semplificazioni introdotte dal decreto Energia
Il decreto Energia introdotto da Governo ha provveduto a introdurre importati semplificazioni relative all’adeguamento dell’impianto elettrico per l’istallazione di un impianto fotovoltaico.
In questo contesto, se un utente vuole richiedere al suo fornitore un aumento di potenza deve seguire una lunga procedura al fine di ottenere l’autorizzazione del Genio Civile, secondo quanto previsto dall’art. 111 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, noto anche come Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici.
Nel caso in cui l’aumento di potenza e l’adeguamento dell’impianto debbano essere finalizzati all’adozione di un impianto fotovoltaico, si deve seguire quanto indicato al comma 5, articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, modificato dal Decreto-Legge 1° marzo 2022, n. 17 (dl Bollette) convertito in Legge 27 aprile 2022, n. 34.
In considerazione di quanto previsto dall’articolo 9 del dl Bollette, sono state introdotte importanti semplificazionirispetto all’istallazioni di impianti a fonti rinnovabili. A questo proposito, come indicato al nuovo comma 5, si può procedere all’istallazione di un impianto rinnovabile per incrementare l’uso di energie rinnovabili in Italia rispettando leseguenti indicazioni:
- con qualunque modalità;
- anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali, come individuate ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
- sugli edifici;
- su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi compresi strutture, manufatti ed edifici già esistenti all’interno dei comprensori sciistici.
Come aumentano le aree idonee secondo quanto previsto dal dl Aiuti?
Rispetto alle energie rinnovabili in Italia, un ulteriore modifica è stata apportata anche dal decreto Aiuti. Con il provvedimento, infatti, è stato stabilito l’aumento delle aree da destinare all’istallazione di impianti green. L’estensione delle aree idonee prevede l’espansione alle zone che non sono interessate dalla presenza di beni sottoposti a tutela secondo quanto previsto dal Codice dei Beni Culturali e che non rientrano “nella fascia di rispetto dei beni tutelati ai sensi della parte seconda oppure dell’articolo 136” del dl 42 del 2004.
La fascia di rispetto viene stabilita calcolando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela pari a sette chilometri per impianti eolici e di un chilometro per impianti fotovoltaici.