Il decreto legge 1 aprile 2021 n. 44 è stato approvato dal consiglio dei ministri il 31 marzo e pubblicato in Gazzetta Ufficiale con il titolo “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”.
Il decreto legge 1 aprile 2021 n. 44
Il testo del decreto legge n. 44 1 aprile 2021 si compone di dodici articoli con i titoli:
- Articolo 1 -Ulteriori misure per contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Articolo 2 – Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado;
- Articolo 3 – Responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2;
- Articolo 4 – Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario;
- Articolo 5 – Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti SARS-CoV-2 per i soggetti che versino in condizioni di incapacità naturale;
- Articolo 6 – Misure urgenti per l’esercizio dell’attività giudiziaria nell’emergenza pandemica da COVID-19;
- Articolo 7 – Misure urgenti in materia di elezioni degli organi dell’ordine professionale di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69;
- Articolo 8 – Termini in materia di lavoro e terzo settore;
- Articolo 9 – Proroga termini in materia di rendicontazione del Servizio sanitario regionale;
- Articolo 10 – Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici;
- Articolo 11 – Misure urgenti per lo svolgimento delle prove scritte del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019;
- Articolo 12 – Entrata in vigore
Questo è il testo dell’articolo 1 del decreto legge 1 aprile 2021 n. 44:
Art. 1
Ulteriori misure per contenere e contrastare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19
1. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al
provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione
dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto.
2. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, nelle regioni e province
autonome di Trento e Bolzano i cui territori si collocano in zona
gialla, ai sensi dell’articolo 1, comma 16-septies, lettera d), del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, si applicano le misure stabilite
per la zona arancione di cui all’articolo 1, comma 16-septies,
lettera b), del medesimo decreto-legge n. 33 del 2020. In ragione
dell’andamento dell’epidemia, nonche’ dello stato di attuazione del
piano strategico nazionale dei vaccini di cui all’articolo 1, comma
457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con particolare
riferimento alle persone anziane e alle persone fragili, con
deliberazione del Consiglio dei ministri sono possibili
determinazioni in deroga al primo periodo e possono essere modificate
le misure stabilite dal provvedimento di cui al comma 1 nel rispetto
di quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19
del 2020.
3. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, del
decreto-legge n. 19 del 2020, e, fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 2, comma 1, dall’articolo 1, comma 16, del
decreto-legge n. 33 del 2020.
4. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, le misure stabilite per la zona
rossa di cui all’articolo 1, comma 16-septies, lettera c), del
decreto-legge n. 33 del 2020, si applicano anche nelle regioni e
province autonome di Trento e Bolzano individuate con ordinanza del
Ministro della salute ai sensi dell’articolo 1, comma 16-bis, del
medesimo decreto-legge n. 33 del 2020, nelle quali l’incidenza
cumulativa settimanale dei contagi e’ superiore a 250 casi ogni
100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell’ultimo
monitoraggio disponibile.
5. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, i Presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e Bolzano possono disporre
l’applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonche’
ulteriori, motivate, misure piu’ restrittive tra quelle previste
dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, fatto
salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1:
a) nelle province in cui l’incidenza cumulativa settimanale dei
contagi e’ superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;
b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2
determina alto rischio di diffusivita’ o induce malattia grave.
6. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, nelle regioni e province
autonome di Trento e Bolzano nelle quali si applicano le misure
stabilite per la zona arancione, e’ consentito, in ambito comunale,
lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta
al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore
22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi
gia’ conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone
esercitino la responsabilita’ genitoriale e alle persone con
disabilita’ o non autosufficienti conviventi. Lo spostamento di cui
al presente comma non e’ consentito nei territori nei quali si
applicano le misure stabilite per la zona rossa.
7. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo e’
sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020.
Il decreto legge 1 aprile 2021 n. 44 in Pdf è disponibile a questo link.