La Cassazione parla “evidente pericolosità” nelle motivazione della sentenza con cui il 24 febbraio scorso ha rigettato il ricorso della difesa contro l’ordinanza con cui il tribunale di sorveglianza di Roma, nel dicembre 2022, aveva confermato il regime di 41 bis per l’anarchico Alfredo Cospito.
La Cassazione ha depositato le motivazioni della sentenza con cui ha rigettato il ricorso della difesa di Alfredo Cospito contro la conferma del 41 bis
Secondo la Suprema Corte, Cospito “potrebbe continuare ad essere, in termini autorevoli, per gli accoliti in libertà, se sottoposto a regime ordinario, punto di riferimento e fonte di indicazione delle linee programmatiche criminose e degli obiettivi da colpire”.
Le “forti espressioni” contenute in alcuni scritti di Alfredo Cospito, “reiterate e rinforzate attraverso modalità diffusive di conoscenza”, rileva ancora Cassazione, sono state ritenute – dal tribunale di sorveglianza di Roma e nel decreto ministeriale di applicazione del 41 bis – “come espressive di evidente pericolosità del loro autore, che, con gli stessi mezzi, si è puntualizzato, potrebbe continuare ad essere, in termini autorevoli, per gli accoliti in libertà, se sottoposto a regime ordinario, punto di riferimento e fonte di indicazione delle linee programmatiche criminose e degli obiettivi da seguire”.
Secondo la Cassazione, inoltre, è “esaustiva e corretta” la motivazione del tribunale di sorveglianza di Roma “che ha individuato il pericolo di collegamenti” di Alfredo Cospito “con l’associazione di provenienza sulla base di univoci elementi fattuali, non contestabili per essere rappresentati sulla base di dati certi in atti, e ravvisati nella reiterata affermazione di appartenenza associativa e nel ruolo verticistico di Cospito, accertato con sentenza passata in giudicato, nell’ambito di un’associazione, del pari definitivamente accertata, che propugna espressamente il metodo di lotta armata e che ha, tra i propri specifici fini, l’ideazione, la predisposizione e la diffusione di materiale di propaganda ideologica insurrezionalista lottarmatista”.
“Non ha in alcun modo manifestato segni di dissociazione”
La Cassazione, nelle motivazioni della sentenza con cui ha rigettato la richiesta di revoca del 41 bis a Cospito, sottolinea che l’anarchico “non ha in alcun modo manifestato segni di dissociazione e, anzi, ha continuato con i suoi scritti fino ad epoca recente a propugnare il metodo di lotta armata”.
Nei suoi scritti, Cospito, si legge ancora nella sentenza della Suprema Corte, sottolinea la “nascita della Fai/Fri, valorizzando la dimensione internazionale raggiunta da parte della stessa, ovvero – si legge nella sentenza, depositata ieri pomeriggio (e non oggi come precedentemente riferito) – esaltando l’anarchismo diverso da quello ‘classico’ e connotato da azioni che mettono in pericolo la vita degli uomini e donne del potere, soprattutto se rivendicate con sigle costanti nel tempo; o ancora, inneggiando ad attentati come quello ai danni della Stazione dei carabinieri di Roma-San Giovanni o dell’amministratore delegato dell’Ansaldo Nucleare ing. Adinolfi e ribadendo l’affermazione di non essersi pentito dell’azione, personalmente commessa, che aveva portato ai ferimento di quest’ultimo”.