Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato un nuovo dpcm che proroga fino al 7 settembre “le misure precauzionali minime per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19”. “Ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19”, si legge nel testo del decreto (disponibile qui), “è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza”.
Non sono soggetti all’obbligo “i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti”. “E’ fatto obbligo – prosegue il nuovo provvedimento – di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico, di cui all’articolo 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, numero 630, del capo del dipartimento della Protezione civile”.
La proroga delle disposizioni si è resa necessaria “considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale” e “considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea”
Tra le misure contenute nel nuovo dpcm c’è la conferma che “i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°C) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante”, mentre “a decorrere dal 1° settembre 2020 è consentita la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi di minore entità, che non superino il numero massimo di 1.000 spettatori per gli stadi all’aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso. La presenza di pubblico – si osserva nel testo – è comunque consentita esclusivamente nei settori degli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria, nel rispetto del distanziamento interpersonale, sia frontalmente che lateralmente, di almeno un metro con obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie”.
In casi eccezionali, spiega il decreto, per eventi sportivi che superino il numero massimo di 1.000 spettatori per gli stadi all’aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso, “il presidente della Regione o Provincia autonoma può sottoporre specifico protocollo di sicurezza alla validazione preventiva del Comitato tecnico-scientifico ai fini dello svolgimento dell’evento”.