Codici tributi per bonus bollette: novità che emergono dalla circolare pubblicata dall’Agenzia delle Entrata che spiega scadenze e passaggi per presentare il modello che permette alle aziende di usufruire dei crediti d’imposta.
Codici tributi per bonus bollette
Con una nota ufficiale, l’Agenzia delle Entrate ha reso noti i codici tributo che permettono alle aziende di usufruire dei crediti d’imposta messi a disposizione delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale.
Il bonus bollette riconosciuto alle imprese per i consumi di energia elettrica e gas dovrà essere utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre 2022, mediante il modello F24 e secondo le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate. Il modello “va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione”.
L’Agenzia sottolinea che “l’articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, prevede il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dall’anno 2022″.
Quali sono validi per fare domande?
I codici da inserire sono i seguenti:”6961” – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022); “6962” – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022); “6963” – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022);”6964” – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022).
L’Agenzia delle Entrate spiega che “in sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione ‘Erario’, nella colonna ‘importi a credito compensati’, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna ‘importi a debito versati’. Nel campo ‘anno di riferimento’ è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato AAAA”.
Infine, si legge nel documento che “il termine del 31 dicembre 2022, per l’utilizzo in compensazione ovvero per la cessione dei crediti d’imposta indicati nella presente risoluzione, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 21 marzo 2021, n. 21, si applica anche al credito d’imposta di cui all’articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, per la fruizione del quale è già stato istituito il codice tributo ‘6960’ con la risoluzione n. 13/E del 21 marzo 2022″ .
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