Le cartelle fiscali sono bloccate fino al 30 giugno mentre i pagamenti fiscali si dovranno effettuare entro il 2 agosto. L’Agenzia Entrate-Riscossione ha pubblicato le faq sulle novità introdotte dal decreto sostegni bis.
Cartelle fiscali bloccate fino al 30 giugno, per i pagamenti c’è tempo fino al 2 agosto
Si tratterebbe – secondo gli ultimi dati diffusi in Parlamento – di circa 30-40 milioni di atti. Ma date le molte richieste di parlamentari e professionisti non sono da escludere ulteriori interventi nei prossimi provvedimenti. Che potrebbero andare da una lunga rateizzazione (come chiede Cna) fino ad un’ulteriore proroga. Anche perché – fanno notare in molti – i pagamenti coinciderebbero con l’avvio dell’esodo estivo. Scompare intanto ‘Riscossione Sicilia’ che verrà assorbita da Entrate-Riscossione nazionale. Ecco le faq pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate:
Pagamenti fiscali: si proroga dal 30 aprile 2021 al 30 giugno 2021 il termine di sospensione dei versamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivo, avvisi di addebito Inps, la cui scadenza ricade nel periodo tra l’8 marzo 2020 e il 30 giugno 2021. La sospensione riguarda anche il pagamento delle rate dei piani di dilazione, in scadenza nello stesso periodo (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” di cui all’allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020, la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020).
I pagamenti degli atti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla fine del periodo di sospensione, e quindi entro il 31 luglio 2021. Trattandosi di un sabato, il termine ultimo slitta a lunedì 2 agosto.
Cartelle fiscali sospese fino al 30 giugno
Cartelle fiscali: il decreto proroga fino al 30 giugno 2021 (in precedenza era 30 aprile 2021) il periodo di sospensione anche per l’attività di notifica di nuove cartelle, avvisi e di tutti gli altri atti di competenza dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. L’attività di notifica degli atti è sospesa dall’8 marzo 2020, in conformità con quanto stabilito dal decreto “Cura Italia” (DL 18/2020), il primo provvedimento emanato a seguito dell’emergenza sanitaria.
Pignoramenti e procedure di riscossione: restano sospesi fino al 30 giugno 2021 gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020). La sospensione vale su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. Quindi, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità. Il soggetto terzo pignorato (ad esempio il datore di lavoro) deve renderle fruibili al debitore (ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione).
Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° luglio 2021, riprenderanno a operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore. E quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla copertura del debito. Rimarranno sospese fino al 30 giugno 2021 anche le verifiche di inadempienza delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica. Da effettuarsi, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro. Le Amministrazioni pubbliche dunque possono procedere con il pagamento in favore del beneficiario.