Arresti domiciliari anche ai criminali incalliti se sono anziani. L’importante è che non siano mafiosi o terroristi. A stabilirlo, allargando le maglie dei benefici ai condannati, è stata la Corte Costituzionale. Con la sentenza n. 56, depositata ieri dal giudice costituzionale Francesco Viganò, giurista e professore universitario, scelto dal Presidente Sergio Mattarella nel 2018 per sostituire alla Consulta l’ex presidente Paolo Grossi, è stato dichiarato incostituzionale il divieto assoluto di accedere alla detenzione domiciliare stabilito per gli ultrasettantenni condannati con l’aggravante della recidiva.
Eliminata dunque la preclusione assoluta stabilita dall’ordinamento penitenziario nei confronti degli over 70 recidivi appunto. La magistratura di sorveglianza dovrà a questo punto valutare caso per caso se il condannato sia in concreto meritevole di accedere alla misura alternativa alla detenzione tenendo conto anche della eventuale residua pericolosità sociale.
Per la Corte Costituzionale, la detenzione domiciliare per gli ultrasettantenni è ispirata al principio di umanità della pena, sancito dall’articolo 27 della Costituzione e si fonda su una duplice presunzione: il legislatore presume una generale diminuzione della pericolosità sociale del condannato anziano, che quindi può di regola essere contenuta adeguatamente imponendogli la permanenza nel domicilio, secondo le prescrizioni del giudice e con i dovuti controlli, e appare verosimile che “il carico di sofferenza associato alla permanenza in carcere cresca con l’avanzare dell’età, e con il conseguente sempre maggiore bisogno, da parte del condannato, di cura e assistenza personalizzate, che difficilmente gli possono essere assicurate in un contesto intramurario, caratterizzato dalla forzata convivenza con un gran numero di altri detenuti di ogni età”.
La Consulta ha inoltre battuto sull’anomalia della disposizione esaminata, l’unica in materia che fa discendere conseguenze radicalmente preclusive di una misura alternativa a carico di chi sia stato condannato con l’aggravante della recidiva. Per la Corte infatti il giudizio sulla recivida è formulato unicamente ai fini della quantificazione della pena da infliggere e dunque non è né attuale né specifico rispetto alle ragioni che potrebbero giustificare l’esecuzione della pena in detenzione domiciliare.
Tra queste vengono sottolineati in particolare “i cambiamenti avvenuti nella persona del reo e l’eventuale percorso rieducativo in ipotesi già intrapreso” dal condannato dopo la sentenza, compreso il tempo già trascorso in carcere, nonché la maggiore sofferenza determinata dalla detenzione su una persona di età avanzata. La preclusione assoluta stabilita dalla norma è stata così ritenuta irragionevole pure in rapporto ai principi di rieducazione e umanità della pena. La stessa Corte Costituzionale ha comunque precisato che la possibilità dei domiciliari per gli over 70 non riguarda quanti hanno riportato una condanna per reati di particolare gravità, come quelli per mafia o terrorismo, elencati nell’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario. Per loro nessuno sconto.
A plaudire alla decisione della Corte Costituzionale è l’associazione Antigone, da sempre impegnata sul fronte dei diritti dei detenuti. “La valutazione del percorso detentivo deve essere sempre individuale, lasciando libero il magistrato di sorveglianza di decidere caso per caso, valutando la concreta pericolosità sociale della persona”, ha dichiarato il presidente di Antigone, Patrizio Gonnella.