Indennizzi e bonus per i pendolari cancellati da Regione Lombardia – perché, secondo il Pirellone, incompatibili con le nuove normative l’Autorità Regolazione Trasporti (ART) – potevano rimanere in vigore. A dirlo è la stessa ART interrogata dai pendolari. Non solo, L’Autorità ha anche bocciato i valori di riferimento scelti dal Pirellone (più sfavorevoli ai pendolari), per far scattare gli indennizzi.
Dal 1° aprile scorso Trenord ha sostituito il bonus, introdotto da Regione nel 2003 per “ripagare” i pendolari dei ritardi accumulati in un mese con uno sconto sull’abbonamento di quello successivo, con il sistema degli indennizzi. Bonus e indennizzo erano presenti nel precedente Contratto, col nuovo Contratto il Pirellone ha scelto di limitare l’erogazione dei rimborsi, e cioè di risparmiare sulla pelle dei pendolari. Per fare un esempio, le linee che avrebbero avuto diritto al bonus con i vecchi criteri per il mese di gennaio sarebbero state 20 su 41, ma con il nuovo meccanismo di calcolo, che prevede il conteggio dei ritardi sopra i 15 minuti, le linee sono state soltanto 3.
“Il nuovo contratto di servizio, siglato tra Regione Lombardia e Trenord s.r.l. nel novembre scorso, ha portato con sé l’abolizione dello storico “bonus” che è stato sostituito da una forma di indennizzo”, scrivono in un comunicato Assoutenti e Rappresentanti dei viaggiatori. Che aggiungono: “Il nuovo sistema, tuttavia, è basato su degli indicatori di qualità e dei valori di soglia che lo portano ad essere riconosciuto un numero notevolmente inferiore di volte rispetto al precedente sistema.
Per il tramite di Assoutenti, abbiamo quindi chiesto ad ART se le due modalità di rimborso risultassero tra loro incompatibili, e se non fosse possibile utilizzare degli indicatori di qualità e dei valori di soglia più favorevoli per gli utenti. Ebbene, la risposta avuta da ART conferma che il vecchio “bonus” costituiva una fattispecie avente causa e natura diverse dall’indennizzo di cui alla Misura 7, e che l’Autorità non ha emesso alcun provvedimento o direttiva che possa in alcun modo impedire la conferma o riproposizione di tale bonus”.
Per Ars possibili criteri più ampi
Circa la percentuale di riconoscimento dell’indennizzo, il valore di riferimento per il ritardo di 15’ e gli altri indici utilizzati ai fini del calcolo del valore soglia, ART ribadisce che “nulla osta i gestori dei servizi a considerare dei valori soglia più stringenti, che vadano ad accrescere i livelli di tutela per gli utenti”. Anche relativamente ai treni parzialmente soppressi, ART ritiene che questi vadano ricompresi nel conteggio. Infine, per ciò che concerne gli abbonamenti integrati, per il riconoscimento dell’indennizzo è sufficiente accertare se la tratta utilizzata in maniera abituale dal passeggero abbia superato i valori soglia di ritardi e cancellazioni. Il Gestore del servizio può inoltre chiedere la collaborazione dell’utente ai fini della dichiarazione della direttrice prevalente. Non sembra quindi corretto l’utilizzo, come avviene attualmente, di un valore unico medio tra tutte le direttrici per il riconoscimento dell’indennizzo ai possessori dei titoli integrati Ivol, Ivop e Stiibm.
I pendolari Trenord: “Tornare al passato”
“A questo punto, chiediamo a Regione Lombardia e a Trenord l’adozione di forme di tutela per gli utenti che portino ad un riconoscimento di rimborsi a fronte dei disservizi a livelli quantitativamente e qualitativamente almeno pari a quelli in essere col vecchio “bonus”, nonché fruibili in termini reali anche da parte dei possessori di titoli integrati”, la richiesta comune di tutti i Rappresentanti dei Viaggiatori.