La battaglia sul Mes si sposta sul piano legale. Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, annuncia di aver consegnato al presidente della Camera, Lorenzo Fontana, una richiesta di istituire un giurì d’onore per “accertare le menzogne denigratorie del presidente del Consiglio, nonché deputata, Giorgia Meloni”.
Conte in conferenza stampa parla di “una condotta che ha leso l’onore di un singolo deputato, l’intero mio gruppo, ha danneggiato e danneggia l’Italia e umilia il Parlamento: è un precedente che non può passare alla chetichella”.
Mes, Conte annuncia: richiesta di giurì d’onore contro Meloni
Conte spiega di aver avuto un’interlocuzione con Fontana e di aver avvertito anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo quelle che definisce come “le menzogne di Giorgia Meloni sul Mes”.
Per Conte “è successo un fatto molto grave, la premier e deputata Giorgia Meloni ha scelto di mentire al Parlamento e a tutti i cittadini: ha sostenuto che il mio governo ha dato l’ok alla riforma del Mes senza un mandato parlamentare, con il favore delle tenebre, quando il governo era dimissionario. La presidente Meloni ha mentito consapevole di mentire, lei era in quel Parlamento, deputata, quando nel dicembre 2020 c’è stato un dibattito parlamentare e una risoluzione”.
Il leader pentastellato afferma che Meloni “disonora la massima istituzione del governo così facendo”. Secondo Conte, Meloni è stata “colpevole di condotte gravi”, capaci di “irridere il Parlamento”.
Cos’è e come funziona
Il giurì d’onore è uno strumento previsto dal regolamento della Camera, all’articolo 58, a cui si può fare ricorso “quando, nel corso di una discussione, un deputato sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità”. In tale occasione “può chiedere al presidente della Camera di nominare una Commissione la quale giudichi la fondatezza dell’accusa”.
La nomina di un giurì d’onore può avvenire solo ad alcuni condizioni: l’addebito personale e diretto di un parlamentare nei confronti di un altro durante la discussione; l’attribuzione di fatti determinati e non l’espressione di un’opinione; la possibilità che la commissione d’indagine possa acquisire elementi in ambito parlamentare o attraverso testimonianze spontanee degli interessati. Il presidente della Camera, normalmente, assegna “un termine per presentare le sue conclusioni alla Camera, la quale ne prende atto senza dibattito né votazione”.