Bonus 200 euro anche per 3 milioni di partite Iva e per i docenti precari sinora esclusi con il nuovo decreto Aiuti bis, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Tutti i dettagli sulle novità introdotte dal provvedimento.
Decreto Aiuti bis, bonus 200 euro in arrivo per 3 milioni di partite Iva
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e l’entrata in vigore definitiva del decreto Aiuti bis, il bonus 200 euro è stato riconosciuto a tutti gli effetti ai lavoratori autonomi. Nel decreto, viene specificato che sono 3 milioni le partite Iva con redditi fino a 35 mila euro mentre per l’indennizzo è stato destinato un fondo da 600 milioni di euro. Tra i 3 milioni di partite Iva che beneficeranno della misura, 973 mila sono commercianti; 859 sono artigiani; 477 mila sono professionisti iscritti alle casse; 216 mila sono professionisti esclusivi; mentre 20 mila sono coltivatori diretti.
Il decreto Aiuti bis, inoltre, riprende la questione delle pensioni: tutti gli assegni senza soglia di valore saranno oggetto di un conguaglio anticipato al 1° novembre con una rivalutazione dello 0,2% aggiuntivo legato al 2021.
Novità anche per i docenti precari esclusi
Il decreto pubblicato in Gazzetta ufficiale estende il bonus 200 euro anche agli insegnanti che finora erano risultati esclusi dall’iniziativa. Ad annunciarlo è stato il Ministero dell’Istruzione attraverso la diffusione di una nota.
Finora, il bonus è stato erogato con la busta paga di luglio solo ai docenti a contratto indeterminato o a tempo determinato fino al 31 agosto 2022. Sono rimasti esclusi, quindi, tutti i precari che gravitano in contesto scolastico e che sono costretti a incarichi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 2022. Con il nuovo decreto Aiuti bis, tuttavia, anche questa categoria di docenti può fare domanda all’Inps per ricevere l’indennizzo.
In particolare, nella nota del Miur, si legge: “Il personale scolastico a tempo determinato destinatario di incarichi ai sensi dell’art. 58, comma 4-ter, del D.L. 73/2021 (nell’ambito del cd. “organico Covid”), il cui contratto sia scaduto entro il mese di Giugno 2022, può accedere all’indennità una tantum prevista dagli articoli 31 e 32 del decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50, a condizione che sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa. Il predetto personale può accedere all’indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50 mediante presentazione di apposita domanda all’INPS entro il termine del 31 ottobre 2022 secondo le modalità contenute nella circolare dell’Istituto n. 73 del 24 giugno 2022”.