Aiuti di Stato Covid: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per i cittadini che devono restituire gli importi eccedenti il massimale. Quali sono i codici da usare e quale procedura bisogna seguire?
Aiuti di Stato Covid, restituzione degli importi oltre il massimale
Chi sono i cittadini italiani che devono restituire gli aiuti erogati dallo Stato per fronteggiare la pandemia Covid e qual è la procedura da seguire? I dettagli relativi alla restituzione degli importi oltre i limiti dei massimali stabiliti dalla Commissione dell’Unione Europea con la comunicazione del 19 marzo 2020, inclusi degli interessi, sono stati esplicati nella risoluzione n. 35 del 5 luglio 2022.
Il decreto del Ministero dell’Economia dell’11 dicembre 2021 prevede che, qualora si superino i massimali stabiliti, il beneficiario degli aiuti di Stato Covid restituisca volontariamente la cifra eccedente. Le modalità per procedere alla restituzione volontaria degli importi oltre il massimale sono state dettagliate con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 27 aprile 2022. Il 5 luglio 2022, poi, l’Agenzia delle Entrate ha diffuso i codici tributo da usare nel modello F24 Elide.
In particolare, per quanto riguarda la restituzione spontanea degli importi eccedenti i limiti previsti, sono stati creati con la risoluzione n. 35 del 5 luglio 2022 due codici tributo ossia:
- 8174 o “Temporary framework – restituzione volontaria degli aiuti eccedenti il massimale spettante – CAPITALE – art. 4 DM 11 dicembre 2021”;
- 8175 o “Temporary framework – restituzione volontaria degli aiuti eccedenti il massimale spettante – INTERESSI – art. 4 DM 11 dicembre 2021”.
Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate
I codici tributo comunicati con la risoluzione del 5 luglio 2022 per la restituzione degli aiuti di Stato Covid devono essere inseriti nel modello F24 rispetto alle cifre indicate alla voce “importi a debito versati”, indicando:
- nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
- nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:
- nel campo “tipo”, la lettera “R”;
- nel campo “elementi identificativi”, il “codice aiuto” della singola misura agevolativa indicato nella “TABELLA AIUTI” presente nelle istruzioni al modello di autodichiarazione dei requisiti Temporary Framework;
- nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione;
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto l’aiuto da riversare nel formato “AAAA”;
- nel campo “importi a debito versati”, l’importo dell’aiuto da restituire, ovvero l’importo degli interessi, in base al codice tributo indicato.