Isa 2022, novità su regime premiale e cause di esclusione previsti dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento approvato il 27 aprile 2022.
Isa 2022, tutte le novità su regime premiale
Nella giornata di mercoledì 27 aprile 2022, l’Agenzia delle Entrate ha approvato un provvedimento con il quale vengono indicate le nuove norme che regolano l’Isa. Giunti al quarto anno di applicazione, la misura è stata rinnovata anche per il periodo di imposta 2021 e consente ai contribuenti che possiedono affidabilità fiscale di beneficiale delle agevolazioni indicate all’articolo 9-bis, comma 11, del Dl n.50/2017.
Per quanto riguarda i benefici previsti dall’Isa 2022, secondo quanto riportato alle lettere a)-f) del comma 11 dell’articolo 9-bis, questi prevedono:
- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive (Irap);
- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
- l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
- l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
Cause di esclusione previsti dall’Agenzia delle Entrate
Per accedere alle agevolazioni indicate all’articolo 9-bis, comma 11, del Dl n.50/2017, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
- nel caso in cui il contribuente consegua redditi di impresa e di lavoro autonomo, applichi gli indici per entrambe le categorie reddituali
- nel caso in cui il contribuente applichi due diversi indici, compresa l’ipotesi in cui si tratti del medesimo indice applicato sia per l’attività di impresa che per quella di lavoro autonomo, il punteggio attribuito per ognuno di essi, anche sulla base di più periodi d’imposta, sia pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso ai benefici.
Qualora non si dovesse essere in possesso dei seguenti requisiti, si andrà incontro all’esclusione dall’Isa 2022.