Green Pass, mascherina e quarantena: cosa cambia e quali saranno le nuove regole Covid a partire dal prossimo 1° aprile 2022?
Green Pass, mascherine e quarantena dal 1° aprile 2022: cosa cambia e quali sono le nuove regole Covid?
Con la fine dello stato di emergenze il 31 marzo 2022, il nuovo decreto Covid pubblicato in Gazzetta Ufficiale rappresenta una svolta rispetto alla pandemia e consacra il ritorno alla normalità dell’Italia.
In questo contesto, dal 1° aprile entrano ufficialmente in vigore nuove regole legate ad aspetti tipici dell’emergenza sanitaria cominciata a inizio 2020 come il Green Pass, la quarantena, le mascherine e molto altro ancora.
Green Pass Base e Super Green Pass dal 1° aprile
In relazione al Green Pass, dal 1° aprile, non sarà più necessario esibire il Super Green Pass per sedersi ai tavolini di un bar o di un ristorante all’aperto. Il certificato verde verrà richiesto solo in caso di feste all’interno di un dato locale o in caso di iniziative che prevedono l’originarsi di assembramenti.
Tra il 1° e il 30 aprile, sarà sufficiente il Green Pass Base (che si ottiene anche con tampone negativo) per poter accedere e consumare in bar e ristoranti al chiuso. La misura è valida anche per “mense e catering continuativo su base contrattuale”.
Dal 1° al 30 aprile, poi, basterà il Green Pass Base non solo per prendere bus, metropolitane e altri mezzi del trasporto pubblico locale ma anche per salire su aerei, navi, pullman e treni a lunga percorrenza.
A partire dal 1° aprile, poi, si potrà avere accesso con Green Pass Base anche a negozi che non vendono beni di prima necessità mentre per soggiornare in hotel e altre strutture ricettive non verrà più richiesto alcun certificato verde. Fino al 30 aprile, tuttavia, sarà obbligatorio il Super Green Pass per le aree benessere, le piscine al chiuso e gli spogliatoi.
Altri luoghi ai quali si potrà accedere mostrando solo il Green Pass Base fino al 30 aprile, sono gli stadi e i luoghi dedicati alle competizioni sportive; corsi di formazione pubblici e privati e concorsi pubblici; istituti penitenziariper fare visita a detenuti adulti e minori.
Resta obbligatorio il Super Green Pass fino al 30 aprile, invece, per cinema, teatri, sale da concerto, palestre, palazzetti e strutture al chiuso, convegni, centri culturali, sale da gioco, sale scommesse, casinò e sale bingo, discoteche e sale da ballo.
Nessun Green Pass, infine, verrà richiesto per frequentare parrucchieri, barbieri, saloni di bellezza, centri estetici, banche, uffici postali e uffici pubblici.
Mascherina FFP2 e mascherina chirurgica: dove persiste l’obbligo?
Se è stata confermata la revoca dell’obbligo delle mascherine all’aperto, queste resteranno ancora in vigore in alcuni contesti fino alla fine del mese di aprile.
Nello specifico, tra il 1° e il 30 aprile, le mascherine FFP2 continueranno a essere obbligatorie per viaggiare a bordo di “mezzi di trasporto scolastico dedicati agli studenti di scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado”; per prendere parte a spettacoli all’aperto, eventi e competizioni sportive; per assistere a spettacoli al chiuso nei cinema, nei teatri e nelle sale da concerto; per salire a bordo di seggiovie, funivie e cabinovie;
La mascherina, anche chirurgica, sarà ancora necessaria per accedere a negozi; discoteche, anche se è previsto di togliere lo strumento di protezione individuale quando ci si trova sulla pista da ballo.
Quarantena e contatti stretti: cosa fare dal 1° aprile 2022
Infine, in relazione alla quarantena, per i soggetti positivi al Covid, resta “il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all’accertamento della guarigione”.
L’isolamento decade nel momento in cui si riceve esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare effettuati in strutture sanitarie autorizzate e centri privati abilitati. Al momento della negativizzazione, infatti, “la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territoriale competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell’isolamento”.
Dal 1° aprile, per quanto riguarda i “contatti stretti” dei soggetti positivi al Covid, “si applica il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto”.