Nel caso in cui la guerra in Ucraina dovesse degenerare e coinvolgere anche altri Paesi, chi verrebbe richiamato alle armi in Italia? Fino a che età si può essere arruolati e come funziona dopo il congedo?
In caso di guerra chi viene richiamato alle armi in Italia?
Secondo la Costituzione italiana, l’Italia rinnega ogni forma di guerra. Il principio è espresso nell’articolo 11 della Costituzione, che recita quanto segue: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie a un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni”.
Nonostante l’Italia non possa ricorrere alla guerra come strumento di offesa, può essere però chiamata alle armi dalla NATO per combattere al fianco degli altri Stati che hanno firmato il Patto Atlantico nel 1949. L’intervento armato in Ucraina, quindi, al momento non è previsto in quanto il Paese non fa parte delle Nazioni che compongono la NATO.
Leva obbligatoria: normativa
In considerazione di quanto previsto dall’art. 11 della Costituzione, nel caso in cui l’Italia venisse attaccata potrebbe immediatamente attivarsi nella difesa del territorio. L’art.52 comma 1 della Costituzione, infatti, afferma: “La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino”.
Siccome, nel caso della guerra in Ucraina, i confini italiani non sono stati attaccati né minacciati, se l’Italia entrasse in guerra, non verrebbe attuata automaticamente la chiamata alle armi.
A questo proposito, il comma 2 dell’art.52 spiega: “Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l’esercizio dei diritti politici”.
Con la legge n. 26 del 23 agosto 2004, tuttavia, è stato eliminato l’obbligo del servizio militare ed è stata introdotta la “sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore”.
La leva obbligatoria è stata archiviata per i nati a partire dal 1° gennaio 1986. In questo contesto, l’Esercito ha creato professionisti militari, procedendo all’arruolamento VFP1 e VFP4 ossia su base volontaria per 1 o 4 anni. Concluso il percorso, sono poi i volontari a scegliere se proseguire o abbandonare la carriera militare.
Fino a che età si può essere arruolati?
Se l’Italia dovesse entrare in guerra, la leva obbligatoria con la conseguente chiamata alle armi verrebbe ripristinata? Questa è una delle cose che destano maggiore preoccupazione nel Paese rispetto alla delicata situazione che si sta sviluppando in Europa.
Una simile possibilità è prevista dall’art. 1929 del codice militare alla voce “sospensione del servizio obbligatorio di leva e ipotesi di ripristino”. Al secondo comma dell’articolo, viene precisato che in caso di guerra l’Italia avrebbe la possibilità di reintrodurre la leva obbligatoria. La reintroduzione può avvenire soltanto con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri e soltanto se “il personale in servizio è insufficiente e non è possibile colmare le vacanze di organico in funzione delle predisposizioni di mobilitazione”.
In un simile scenario, inoltre, verrebbe richiamato alle armi “il personale militare volontario cessato dal servizio da non più di cinque anni”.
Per quanto riguarda i limiti d’età relativi all’arruolamento, si può fare riferimento alle seguenti tappe standard:
- da 15 a 17 anni si può concorrere per le Scuole Militari;
- da 17 a 26 anni comincia il percorso per diventare Marescialli (28 anni per chi è già militare);
- da 17 a 22 anni è possibile accedere all’Accademia Militare (termine elevato fino a tre anni per chi è già militare);
- da 18 a 25 è possibile diventare Volontari in Ferma Prefissata di 1 anno;
- fino a 32 anni è possibile concorrere come Ufficiali a Nomina Diretta;
- fino a 38 come Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata;
- fino a 54 anni per gli Ufficiali della Riserva Selezionata.
Come funziona il richiamo alle armi in Italia dopo il congedo?
Per quanto riguarda la misura che prevede di richiamare alle armi “il personale militare volontario cessato dal servizio da non più di cinque anni”, questa verrebbe attuata nei seguenti casi:
- Deliberazione dello stato di guerra secondo quanto previsto dall’art 78 della Costituzione italiana;
- Esistenza di una grave crisi internazionale che coinvolge l’Italia direttamente o in quanto membro di un’organizzazione internazionale che giustifichi e motivi l’incremento dei soggetti arruolati nelle Forze Armate.
In questo contesto, secondo il comma 3 dell’art. 1929 del codice militare, sono esclusi dalla chiamata alle armi coloro che fanno parte delle Forze di Polizia a ordinamento civile come Polizia di Stato, Polizia penitenziaria e Polizia locale e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
Sono, invece, chiamati alle armi le Forze Armate (Esercito, Marina e Aeronautica) e le Forze di Polizia a ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza), compresi coloro che hanno cessato il servizio da meno di cinque anni.
La chiamata alle armi può essere rifiutata nel caso in cui il militare sia gravemente ammalato o, se donna, sia in stato di gravidanza.