Smart working dopo 31 marzo 2022: la fine dello stato di emergenza di avvicina e diventa sempre più urgente discutere di una sempre maggiore regolarizzazione e chiarezza del lavoro a distanza.
Smart working dopo 31 marzo 2022: cosa cambia
Il 31 marzo scadrà l’ultima proroga dello Stato di emergenza e conseguentemente scadrà anche la possibilità di avviare il cosiddetto smart working. Dunque, per il lavoro a distanza dopo il mese di marzo, servirà un accordo individuale tra lavoratore e impresa lasciando decadere il decreto del 1 marzo 2020 che ha previsto in tutto il territorio nazionale la possibilità di instaurare il lavoro agile o smart working con procedura semplificata.
“Il Protocollo fissa il quadro di riferimento, condiviso tra le Parti sociali, per la definizione dello svolgimento del lavoro in modalità agile esprimendo pertanto linee di indirizzo per la contrattazione collettiva nazionale, aziendale e/o territoriale nel rispetto della disciplina legale di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81 e degli accordi collettivi in essere, tutto ciò affidando alla contrattazione collettiva quanto necessario all’attuazione nei diversi e specifici contesti produttivi”.
Come funzionerà
Dopo la fine dello stato di emergenza, lo smart working seguirà delle linee guida. Nella Pubblica amministrazione esistono già accordi individuali per normare il lavoro da remoto. Come funzionerà dopo il 31 marzo?
- Non ci saranno obblighi per la scelta del luogo del lavoro e dell’orario: si può organizzare la giornata in funzione degli obiettivi (ma l’orario complessivo resta quello stabilito dal contratti).
- Non sono previsti gli straordinari.
Il primo obiettivo con lo smart working dopo la fine dello stato di emergenza sarà rendere migliore conciliazione dei tempi di vita e lavoro favorendo al tempo stesso la produttività dei dipendenti.
Dunque, con la fine dello stato d’emergenza l’avvio del lavoro agile richiederà la stipulazione per iscritto dell’accordo individuale, in base alle disposizioni previste dagli artt. 19 e 21 della Legge n. 81/2017 e dai contratti collettivi.
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