Sul Green Pass a scuola (leggi articolo), il Tar del Lazio ha le idee chiare. Con due decreti monocratici, respinte le istanze del personale scolastico che chiedevano di sospendere tutti i provvedimenti del Ministero dell’Istruzione in materia di possesso del certificato a scuola.
In particolare non emergono violazioni “del diritto del personale scolastico a non essere vaccinato”. Questo perché “il prospettato diritto, in disparte la questione della dubbia configurazione come diritto alla salute, non ha valenza assoluta né può essere intangibile”. Ciò perché “avuto presente che deve essere razionalmente correlato e contemperato con gli altri fondamentali, essenziali e poziori interessi pubblici quali quello attinente alla salute pubblica a circoscrivere l’estendersi della pandemia e a quello di assicurare il regolare svolgimento dell’essenziale servizio pubblico della scuola in presenza”.
Secondo i giudici amministrativi “il predetto diritto è riconosciuto dal legislatore”. Evidenza di ciò è che questi ha previsto “in via alternativa la produzione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo”. “Nell’ottica del legislatore la presentazione del test in sostituzione del certificato comprovante l’avvenuta vaccinazione costituisce una facoltà rispettosa del diritto del docente a non sottoporsi a vaccinazione”. Essa “è stata prevista nell’esclusivo interesse di quest’ultimo, e non appare irrazionale che il costo del tampone venga a gravare sul docente”.
Per queste ragioni “l’automatica sospensione dal lavoro e dalla retribuzione e la mancata adibizione del personale scolastico ad altre e diverse mansioni è correttamente e razionalmente giustificabile alla luce della tipicità delle mansioni del personale scolastico, specie di quello docente”.
NESSUNA VIOLAZIONE
Per quanto riguarda “all’asserita violazione delle norme anche comunitarie concernenti la protezione dei dati personali” va “premesso che tale aspetto dovrà essere disciplinato dal dpcm”, “sentito il Garante per la protezione dei dati personali”. Inoltre “nessun addebito potrà essere imputato al personale docente” che riguardo al possesso del certificato “abbia riportato fedelmente l’esito degli stessi al dirigente”.
“Analoga conclusione vale per l’altro obbligo previsto per il lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato” di contatti “stretti con persone positive”, “della presenza di sintomi influenzali o della presenza di sintomi negli studenti presenti”. Inoltre bisogna tener “conto che tale obbligo informativo è essenziale per circoscrivere le situazioni di contagio” e proteggere “la didattica in presenza”.
Relativamente alla prospettata illegittimità si legge che il personale “qualora non si procuri il documento perde il trattamento retributivo”. Ciò ha effetto “anche per le prestazioni espletate prima della sospensione”. Questo in quanto “il danno prospettato è meramente patrimoniale e ristorabile integramente”. “Pertanto”, conclude l’atto, “non può configurare quella situazione di estrema gravità ed urgenza tale da giustificare la sospensione per tale aspetto dei gravati provvedimenti”.
Leggi anche: Basta Green Pass, strappo della Lega col Governo. Il salviniano Borghi tenta il blitz. M5S e Pd: basta doppi giochi.