29 maggio 2019 scoppia il caso che vede coinvolto l’oramai ex magistrato Luca Palamara. Uno scandalo che apre una ferita profonda in seno all’assetto costituzionale. La magistratura, indipendente ed imparziale, si è mostrata vulnerabile, influenzabile, contribuendo ad alimentare quel clima di profonda sfiducia per l’Autorità giudiziaria che da tempo pervade l’opinione pubblica. Nonostante la gravità dei fatti, l’Anac, nel redigere le proprie linee guida sull’applicazione della legge 179/2017 in materia di whistleblowing, perde una valida occasione per adottare validi strumenti di prevenzione a fatti come quelli sopra accennati.
Le linee guida si rivolgono alle Pubbliche Amministrazioni con lo scopo di fornire indicazioni in merito alle segnalazioni che i dipendenti possono effettuare, per permettere di far emergere situazioni di illiceità che, talvolta, sorgono nella gestione della respubblica, approntando contestualmente un sistema di tutele a protezione del segnalante, cd. “whistleblowers”.
Un canale di segnalazione, l’anonimato del soggetto segnalante e anche un sistema di premi – quest’ultima ipotesi per ora solo teorica – sono tutti elementi connessi alla disciplina sul whistleblowing che hanno appunto, in primis, lo scopo di favorire l’emersione di fatti illeciti (in particolar modo corruttivi) traslando la lotta alla corruzione da una fase punitiva ad una di prevenzione, ad opera di tutti i dipendenti che operano in seno a quell’Amministrazione. L’organo di controllo, con la disciplina del whistleblowing, passa da un modello centralizzato ad uno di tipo diffuso.
Ciò premesso, l’Autorità Nazionale Anticorruzione specifica che l’applicazione della disciplina ut supra è di dubbia applicazione nei confronti della Magistratura, essendo il rapporto di lavoro pubblicistico di questi soggetti disciplinato anche da norme di rango costituzionale (artt. 101 Cost. e ss.) e, conseguentemente, in teoria inderogabili da norme di rango inferiore.
Non è sufficiente, pertanto, la Direttiva europea che a breve – 17 dicembre 2021 – dovrà essere recepita dall’Italia, laddove si auspica ad un’applicazione il più possibile diffusa di taledisciplina, anche a tutti quei soggetti che, pur non essendo dipendenti pubblici, entrano comunque a vario titolo a contatto con la Pubblica Amministrazione (stagisti, tirocinanti etc.).
L’Anac, nel giustificare la mancata applicazione della disciplina al Corpo togato, omette di considerare che numerosi sono gli interessi coinvolti a favore dei quali la materia del whistleblowing è funzionale: (i) la tutela dei dipendenti, (ii) l’interesse pubblico a reprimere fenomeni corruttivi nel sistema pubblico, (iii) l’imparzialità e terzietà della Magistratura, soprattutto dopo i recenti scandali, laddove si è data piena dimostrazione che l’autonomia senza bilanciamenti è passibile di storture che ledono gli interessi fondamentali del complemento oggetto per il quale la Giustizia è amministrata, il Popolo. Ergo, quell’autonomia dovrebbe essere baluardo del ruolo che l’Organo deve riacquistare, come il Ministro Cartabia a più riprese evidenzia. Eppure, l’Anac porta a tappeto uno strumento a dir poco indispensabile.
Pertanto, risulta necessario comprendere che l’autonomia è un principio inviolabile, che necessità di correttivi laddove messo a bilanciamento con altri e più alti interessi costituzionalmente rilevanti, a maggior ragione se quegli interessi sono proprio l’oggetto di tutela dell’indipendenza, come l’imparzialità della Magistratura e l’interesse pubblico, affinché la magistratura giudichi secondo terzietà e senza influenze.
“Con riguardo ai soggetti tutelati (par. 1.2), lo schema sottolinea la necessità di un regime a parte per gli appartenenti alle magistrature, ritenendo che per la magistratura ordinaria, amministrativa, contabile e tributaria la legge – che non opera alcuna distinzione al riguardo – vada interpretata alla luce dell’art. 101 e ss. della Costituzione. Dunque, dovrebbe essere l’Organo di autogoverno di ciascuna magistratura a gestire le segnalazioni che riguardano i magistrati. Occorre tuttavia considerare non solo che la legge non prevede procedure distinte ma anche che diversa è la collocazione degli organi di autogoverno di ciascuna magistratura nella cornice costituzionale” (Consiglio di Stato sez. I, 24/03/2020, n.615).
La Pubblica Amministrazione, pur rispettando il particolare e sacrosanto regime di autonomia della Magistratura, è una sola e, in quanto tale, i principi a questa applicabili dovrebbero trovare terreno fertile erga omnes, così che non avvenga mai più che l’indipendenza si trasformi da uno scudo del principio di indipendenza ad indiscriminata barriera. In ogni caso, volendo accettare l’inapplicabilità della Legge 179/2017, atte le modifiche ad hoc che si renderebbero necessarie visto il particolare regime riservato al Corpo della Magistratura, sono auspicabili – e in tempi celeri – delle riflessioni che portino alla nascita di una legge specifica che superi il lodo e porti ad un sistema di verifiche più pregnante e, per certi versi, più efficace.
L’Autore dirige l’Istituto nazionale Studi politici, economici, giuridici (Ispeg)