Con il decreto 31 marzo varato ieri dal governo Draghi cambiano le regole dal 7 al 30 aprile. L’autocertificazione o modulo autodichiarazione disponibile sul sito del ministero dell’Interno servirà per giustificare gli spostamenti in zona rossa e arancione. L’autocertificazione va compilata e consegnata alle forze dell’ordine anche se si sta usando la deroga per andare a trovare parenti e amici.
Quando serve l’autocertificazione da oggi al 30 aprile
Dal 3 e fino al 5 aprile infatti l’Italia sarà tutta in zona rossa ma, a differenza di oggi quando le visite sono sospese, si potrà utilizzare la deroga per andare a trovare parenti e amici a Pasqua e a Pasquetta. Le Faq del governo sul sito di Palazzo Chigi spiegano che fino al 6 aprile 2021, in zona rossa sono consentiti esclusivamente i seguenti spostamenti:
- per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un’altra Regione o Provincia autonoma);
- il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, compreso il rientro nelle “seconde case” ubicate dentro e fuori regione (si veda la FAQ specifica).
Gli spostamenti per far visita ad amici o parenti autosufficienti e, in generale, tutti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria non dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute sono invece vietati fino al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile 2021. Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021 sarà consentito una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata della stessa Regione, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.
Perché è necessaria l’autocertificazione dal 7 al 30 aprile
A partire dal 7 aprile invece entreranno in vigore le regole del decreto 31 marzo. Sul territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome. Salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Cosa si intende per residenza, domicilio o abitazione?
- La residenza è definita giuridicamente come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La residenza risulta dai registri anagrafici ed è quindi conoscibile in modo preciso e verificabile in ogni momento.
- Il domicilio è definito giuridicamente come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Il domicilio può essere diverso dalla propria residenza.
- Il concetto di abitazione non ha una precisa definizione tecnico-giuridica. Ai fini dell’applicazione dei provvedimenti anti-Covid, dunque, l’abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuativi, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze). Per fare un esempio, le persone che per motivi di lavoro vivono in un luogo diverso da quello del proprio coniuge o partner, ma che si ritrovano con lui/lei con regolare frequenza e periodicità nella stessa abitazione, possono spostarsi per raggiungere tale abitazione. Merita evidenziarsi che sia il Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 che il Dpcm del 14 gennaio 2021 non hanno reiterato l’esclusione delle cd. seconde case (abitazioni non principali) ubicate fuori regione dal novero delle proprie abitazioni cui è sempre consentito il rientro.
Come si compila il modulo autodichiarazione per le visite ad amici e parenti
Lo spostamento per dare assistenza a persone non autosufficienti è consentito anche tra Comuni/Regioni/Province autonome in aree diverse, ove non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti nello stesso Comune/Regione/Provincia autonoma. Non è possibile, comunque, spostarsi in numero superiore alle persone strettamente necessarie a fornire l’assistenza necessaria. Di norma la necessità di prestare assistenza non può giustificare lo spostamento di più di un parente adulto, eventualmente accompagnato dai minori o disabili che abitualmente egli già assiste. Il modulo autodichiarazione prevede tre possibilità di giustificazione dello spostamento, che sono:
– comprovate esigenze lavorative;
– motivi di salute;
– altri motivi ammessi dalle vigenti normative ovvero dai predetti decreti, ordinanze e altri provvedimenti che definiscono le misure di prevenzione della diffusione del contagio; (specificare il motivo che determina lo spostamento).
Proprio quest’ultima è la casella che si deve barrare se si vuole usufruire della deroga. Va poi segnalato il motivo dello spostamento e vanno indicati l’indirizzo di partenza e quello di arrivo. Ma non va scritto il nome della persona che si va a trovare per ragioni di privacy.
Leggi anche: Zona rossa e arancione: come cambiano le regole a Pasqua e Pasquetta 2021 e fino al 30 aprile in tutta Italia
Gli spostamenti vietati dal decreto 31 marzo di Draghi
Il nuovo decreto del governo conferma che «sull’intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome. Salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione». al 7 al 30 aprile nelle zone che si trovano in fascia arancione «è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale
compreso fra le 5 e le 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi».
Come abbiamo spiegato, non è obbligatorio dire la verità nell’autocertificazione o modulo autodichiarazione per gli spostamenti Covid-19 che bisogna compilare. E ciò perché “un simile obbligo di riferire la verità non è previsto da alcuna norma di legge”. E, anche se ci fosse, sarebbe “in palese contrasto con il diritto di difesa del singolo”, previsto dalla Costituzione. Lo ha deciso, accogliendo la richiesta della Procura di Milano di assoluzione “perché il fatto non sussiste”, il gup Alessandra Del Corvo con rito abbreviato.
Perché dichiarare il falso nell’autocertificazione non è reato
Ma questa è la terza sentenza in cui chi è stato mandato a processo per aver dichiarato il falso nell’autocertificazione finisce assolto. Trattandosi di un’autocertificazione, disciplinata dal Dpr n. 445 del 2000, la falsità delle dichiarazioni ivi contenute sembrava poter essere punita dall’art. 483 c.p., che sanziona chi attesti al pubblico ufficiale «fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità». Invece i giudici sono stati in altri due casi di parere contrario.
Per il giudice non solo mancano una norma specifica sull’obbligo di verità nelle autocertificazioni da emergenza Covid e pure una legge che preveda l’obbligo. Ma è anche incostituzionale sanzionare penalmente “le false dichiarazioni” di chi ha scelto “legittimamente di mentire per non incorrere in sanzioni penali o amministrative”. Per il giudice, si legge nella sentenza, “è evidente come non sussista alcun obbligo giuridico, per il privato che si trovi sottoposto a controllo nelle circostanze indicate, di ‘dire la verità’ sui fatti oggetto dell’autodichiarazione sottoscritta. Proprio perché non è rinvenibile nel sistema una norma giuridica” sul punto.