di Fabrizio Di Ernesto
La Corte dei conti della Regione Sicilia ha condannato gli ex vertici del Cas, il consorzio delle autostrade siciliane, colpevoli di aver deliberatamente bloccato la nomina del nuovo dirigente dell’ente Olivia Pintabona, nominando al suo posto un consulente esterno determinando in questo modo anche una spesa maggiore per le casse dell’istituto. L’ex gruppo dirigenziale dovrà quindi risarcire il danno erariale provocato. Tutta questa assurda vicenda all’italiana ha inizio nel 2005 quando l’ente deve provvedere alla nomina del nuovo dirigente e viene indetto un apposito concorso di cui risulta vincitore l’avvocato Pintabona che però per assumere l’incarico dovrà aspettare ben quattro anni e potrà farlo solo dopo aver fatto valere i proprio diritti tramite due ricorsi al Tar ed altrettanti al Cga, il Consiglio di giustizia amministrativo che sull’isola ha le stesse competenze del Consiglio di Stato, ed un pronunciamento del giudice del lavoro. I vertici del Consorzio, infatti, anziché prendere atto dell’esito concorsuale decisero di affidare l’ente ad un consulente esterno, congelando la posizione del vincitore e pagando il consulente più di quanto avrebbero fatto con il nuovo dirigente generale.
La decisione dei giudici
Alla fine la magistratura contabile ha condannato Benedetto Dragotta, all’epoca dei fatti, commissario straordinario del Consorzio a risarcire l’ente per circa 29mila euro; con lui sono ora costretti a pagare come risarcimento a Cas anche il Presidente del Consiglio direttivo Antonino Minardo per la cifra di 25mila euro e i consiglieri Carmelo Torre, Angelo Paffumi, per entrambi la somma da risarcire è di 7mila e 191euro, e Giuseppe Faraone che invece dovrà versare nelle casse dell’istituto 2 mila e 53 euro. Motivando la decisione, i giudici hanno stabilito che se i vertici del Cas avessero provveduto a nominare tempestivamente la vincitrice del concorso quale Dirigente generale non ci sarebbe stata la necessità di assegnare quelle funzioni ad un consulente esterno, andando anche a spendere meno; il loro comportamento ha invece provocato un esborso inutile ed evitabile che ha determinato un danno erariale per l’ente in questione.