Motu proprio da parte di Papa Francesco che questa mattina ha firmato nuove norme per la giustizia vaticana. Dal punto di vista delle sanzioni è stato abolito l’ergastolo, sostituito dalla pena della reclusione da 30 a 35 anni. Introdotto nella legislazione vaticana il delitto di tortura. Riforma importante che rafforza il sistema penale riguardo ai delitti contro minori, contempando la vendita di minori, la prostituzione minorile, la violenza sessuale su minori, gli atti sessuali su minore, la pedopornografia, la detenzione di materiale pornografico, l’arruolamento di minore. L’aggiornamento delle leggi penali, in vigore dal 1 settembre, riguardano i delitti commessi all’interno del territorio della Santa Sede o negli uffici della Curia.
Con le leggi penali adottate oggi in Vaticano, come adeguamento dell’ordinamento giuridico della Santa Sede, sono state introdotte anche figure criminose relative ai delitti contro l’umanità, cui è stato dedicato un titolo a parte. Si sono previste, tra l’altro, la specifica punizione di delitti come il genocidio e l’apartheid, sulla falsariga delle disposizioni dello Statuto della Corte penale internazionale del 1998. Anche il titolo dei delitti contro la pubblica amministrazione è stato rivisto, in relazione alla Convenzione delle Nazioni Unite del 2003 contro la corruzione.
In linea con gli orientamenti più recenti in sede internazionale è stato anche introdotto un sistema sanzionatorio a carico delle persone giuridiche, per tutti i casi in cui profittino di attività criminose commesse dai loro organi o dipendenti, stabilendo una loro responsabilità diretta con sanzioni interdittive e pecuniarie. In ordine alle disposizioni di procedura penale, spiega un comunicato della Santa Sede, sono stati introdotti i principi generali del giusto processo entro un termine ragionevole e della presunzione di innocenza dell’imputato, e sono stati potenziati i poteri cautelari a disposizione dell’Autorità giudiziaria (con l’aggiornamento della disciplina della confisca, potenziata dall’introduzione della misura del blocco preventivo dei beni).