Una brutta pagina della storia giudiziaria italiana. Bisogna trovare il coraggio di dirlo. Una sentenza che ci riporta indietro di decenni, confida apertamente qualche operatore della legge. Un organo costituzionale va rispettato, ma si può non condividere ciò che fa. Non era obbligata, la Corte, ad uniformarsi alla Corte di Giustizia europea, che qualche giorno fa aveva improvvidamente deciso in senso analogo.
STORIA CANCELLATA. Corre sempre l’obbligo dello studio della pronuncia. Pure quello di riconoscere – ci mancherebbe – diritto di difesa e condizioni carcerarie degne. Ma a tutto c’è un limite. Basterebbe solo ricordare quando venne introdotta la misura “incostituzionale”. Era il ’92. I giudici Falcone e Borsellino coinvolti in due attentati feroci. Lo Stato decideva allora di intervenire in maniera vigorosa, e tra diverse misure introduceva l’ergastolo ostativo. Nessun premio di buona condotta per i boss mafiosi, a meno che non collaborino con la giustizia. Ora, invece, le cose cambieranno a seguito della declaratoria di incostituzionalità da parte della Corte Costituzionale. Tra i diritti delle vittime e quelle dei detenuti sono stati preferiti i secondi. È vero, diranno i garantisti, la pena non ha funzione retributiva nel nostro ordinamento.
Ed è questo anche un punto forte dell’argomentazioni delle due Corti. Vale sempre porre al primo posto il rispetto della dignità umana. Certo. Ma, il rispetto della dignità umana, sancito dall’art. 1 della Cedu, non può garantire solo una parte. Ci sono anche coloro che hanno subito perdite e violenze da quella “parte”, che è in carcere proprio per quei motivi. Soprattutto, ciò che uno Stato dovrebbe assicurare è l’integrità psichica degli onesti, pure tutelata dalla Cedu all’art. 3. E non dimentichiamoci, su tutti, di quella dei testimoni di giustizia. Per i collaboratori, poi, è a rischio anche l’integrità fisica. Sul piatto della bilancia pesano le vite di molte persone da “proteggere” dagli ergastolani mafiosi. Il tanto (ab)usato – in questi casi – art. 3 della Costituzione sul principio di uguaglianza tra i cittadini sembra operare a senso unico.
Con i permessi premio, infatti, è concessa la possibilità ai detenuti di tornare in libertà per un limitato periodo per “coltivare interessi affettivi, culturali e di lavoro”. Un ritorno, quindi, anche alla realtà associativa dalla quale l’ergastolano ostativo non ha mai preso le distanze ed alla quale può riprendere a fornire istruzioni. Che le argomentazioni a favore dell’abolizione del “fine pena mai” per i mafiosi non siano così pacifiche, come al contrario pontificano alcune associazioni, si evince dal vivace dibattito sollevato dalle decisioni in commento. Anche il mondo della magistratura è spaccato. La stessa Consulta ha esteso la sentenza con 7 giudici contrari contro 8 favorevoli. Uno scarto da nulla. Cosa dire dei rischi di intimidazioni ai magistrati per ottenere i premi ai detenuti? O, nelle ipotesi “meno gravi”, dei pericoli di episodi corruttivi? Ci sono già, ricordiamo, delle garanzie anche per i detenuti a pena perpetua ostativa: la grazia del Presidente della Repubblica e la sospensione dell’esecuzione per motivi di salute. Non solo. Gli ergastolani possono avere la possibilità di lavorare, attraverso l’inserimento in programmi mirati.
L’altra possibilità è ovviamente quella di diventare collaboratori (tema comunque insidioso); in questo caso viene de facto superata la presunzione di pericolosità sociale che impedisce la concessione di premi. I giudici dei Tribunali di sorveglianza dovranno valutare “caso per caso”. Ma con quale criterio? E se concederanno un permesso a determinate condizioni, non creeranno un precedente potenzialmente pericoloso per casi simili? Dalla pronuncia della Corte due effetti sono sicuri: disordine interpretativo e grossi pericoli per l’ordine pubblico. A seguire, non meno importanti, meno tutele per le vittime, più armi per gli avvocati difensori, speranze per i clan di mantenere la guida delle cosche. Francamente, non se ne sentiva il bisogno.
(L’autore è Giurista esperto di terrorismo)