Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato la legge recante modifiche al codice penale e in materia di legittima difesa e ha contestualmente inviato una lettera ai presidenti del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, della Camera, Roberto Fico, e al presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte. “Ho promulgato in data odierna la legge recante: ‘Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa’”.
“Il provvedimento – sottolinea il capo dello Stato nella missiva – si propone di ampliare il regime di non punibilità a favore di chi reagisce legittimamente a un’offesa ingiusta, realizzata all’interno del domicilio e dei luoghi a esso assimilati, il cui fondamento costituzionale è rappresentato dall’esistenza di una condizione di necessità. Va preliminarmente sottolineato che la nuova normativa non indebolisce né attenua la primaria ed esclusiva responsabilità dello Stato nella tutela della incolumità e della sicurezza dei cittadini, esercitata e assicurata attraverso l’azione generosa ed efficace delle Forze di Polizia”.
“L’art.2 della legge, modificando l’art.55 del codice penale, attribuisce rilievo decisivo ‘allo stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto’: è evidente – scrive ancora Mattarella – che la nuova normativa presuppone, in senso conforme alla Costituzione, una portata obiettiva del grave turbamento e che questo sia effettivamente determinato dalla concreta situazione in cui si manifesta. Devo rilevare che l’articolo 8 della legge stabilisce che, nei procedimenti penali nei quali venga loro riconosciuta la legittima difesa ‘domiciliare’, le spese del giudizio per le persone interessate siano poste a carico dello Stato, mentre analoga previsione non e’ contemplata per le ipotesi di legittima difesa in luoghi diversi dal domicilio”.
“Segnalo, infine, che l’articolo 3 della legge in esame – scrive ancora il capo dello Stato nella lettera ai presidenti delle Camera e al premier Conte – subordina al risarcimento del danno la possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena, nel caso di condanna per furto in appartamento o per furto con strappo, ma che lo stesso non è previsto per il delitto di rapina. Un trattamento differenziato tra i due reati non è ragionevole poiché – come indicato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 125 del 2016 – ‘gli indici di pericolosità che possono ravvisarsi nel furto con strappo si rinvengono, incrementati, anche nella rapina’”.