Via libera definitivo dal Senato alla riforma della legittima difesa. I voti favorevoli sono stati 201, quelli contrari 38, gli astenuti 6. Il provvedimento era alla terza lettura, dopo il primo via libera di Palazzo Madama e l’approvazione con modifiche da parte della Camera. I senatori della Lega e parte di quelli del Movimento 5 Stelle, in piedi, hanno accolto applaudendo l’approvazione del disegno di legge sulla Legittima difesa.
“Il 28 marzo 2019 è un bellissimo giorno – ha commentato il ministro dell’Interno e leader della Lega, Matteo Salvini – non per un partito ma per gli italiani. E’ sancito definitivamente il sacrosanto diritto alla legittima difesa per chi viene aggredito in casa sua o nella sua azienda. Non si distribuiscono armi, non si legittima il far west, ma si aiutano i cittadini per bene. E’ l’ennesimo risultato del Governo”. “Finalmente la difesa è legittima davvero. Approvato il nuovo testo che autorizza la legittima reazione di chi viene aggredito. Stop a ingiusti calvari giudiziari per le vittime. Un grande successo per la Lega”, ha detto invece il ministro per la Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno.
La riforma della legittima difesa con l’articolo 1 modifica l’articolo 52 del codice penale che disciplina la “Difesa legittima”. Con il nuovo testo si riconosce “sempre” la sussistenza della proporzionalità tra offesa e Difesa “se taluno legittimamente presente nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi”, “usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere la propria o la altrui incolumità, i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione”. Affinchè scatti la legittima Difesa non è necessario che il ladro abbia un’arma in mano, bensì è sufficiente la sola minaccia di utilizzare un’arma e non è necessario che la minaccia sia espressamente rivolta alla persona.
L’articolo 2 della riforma modifica l’articolo 55 del codice penale che disciplina “l’eccesso colposo”. Con il nuovo testo si esclude la punibilità di chi si è difeso in “stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto”. Un’altra modifica riguarda quella introdotta dall’articolo 3, che prevede la possibilità di ottenere la sospensione condizionale della pena per chi ha commesso un furto in appartamento solo dopo che ha integralmente pagato l’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.
Vengono inasprite le pene per violazione di domicilio e furto in appartamento. In particolare, viene innalzata a quattro anni la pena massima di carcere per la violazione di domicilio. Quanto al furto in abitazione e scippo, si arriva fino a un massimo di sei e sette anni di carcere. Vengono inasprite anche le sanzioni con un massimo di 2.500 euro (attualmente 2000 euro). Infine, vengono aumentati anche gli anni massimi di carcere per la rapina, fino a sette.
Chi si è legittimamente difeso non è responsabile civilmente. In sostanza, la riforma fa sì che l’autore del fatto, se assolto in sede penale, non debba essere obbligato a risarcire il danno derivante dal medesimo fatto in sede civile. Nei casi di eccesso colposo, inoltre, al danneggiato è riconosciuto il diritto ad una indennità, calcolata dal giudice tenendo conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato.
La riforma della legittima difesa estende anche le norme sul gratuito patrocinio (criteri e modalità di liquidazione dei compensi e delle spese per la Difesa) a favore della persona nei cui confronti sia stata disposta l’archiviazione o il proscioglimento o il non luogo a procedere per fatti commessi in condizioni di legittima Difesa o di eccesso colposo. E’ comunque fatto salvo il diritto dello Stato di chiedere le spese anticipate, qualora a seguito di riapertura delle indagini o revoca del proscioglimento, la persona sia poi condannata in via definitiva. L’ultimo articolo della riforma interviene sul codice di procedura penale affinché “nella formazione dei ruoli di udienza debba essere assicurata priorita’ anche ai processi relativi ai delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose”.