di Clemente Pistilli
Far salire in auto una ragazzina, metterle le mani addosso e dirle di “stare un po’ insieme” prima di accompagnarla a casa dalla mamma non è una violenza sessuale. Al massimo è un tentativo di violenza, visto che la coscia non è zona “erogena”. A stabilirlo è stata la III sezione penale della Corte di Cassazione, che ha annullato la sentenza di condanna per un settantenne romano, S.F., e disposto che per l’imputato venga celebrato un nuovo processo. Il settantenne è finito sotto accusa per un passaggio dato a una minorenne. Durante il tragitto, secondo gli inquirenti, avrebbe poggiato la mano sulla coscia sinistra della ragazzina, che non aveva ancora compiuto 14 anni, all’altezza dell’inguine e le avrebbe detto: “Prima di andare a Lavinio stiamo un po’ insieme, così passiamo un po’ di tempo”. La minorenne, sconvolta, avrebbe subito aperto lo sportello e sarebbe scesa dall’auto ancora in corsa. A quel punto la ragazzina è stata soccorsa da una coppia, che si trovava a bordo del mezzo che seguiva quello dell’imputato. La coppia ha riferito agli investigatori di aver visto la minore in lacrime e di aver raccolto da lei confidenze sulle avances subite.
Testimonianze che, unite a quelle della minore, avevano portato il Tribunale di Roma a condannare il settantenne per violenza sessuale e la Corte d’Appello capitolina a confermare la sentenza, riducendo però la pena a un anno e 8 mesi di reclusione. L’imputato ha fatto ricorso in Cassazione, specificando che inizialmente la presunta vittima aveva detto che le aveva fatto scivolare la mano verso l’inguine e poi, in sede di incidente probatorio, che le aveva solo poggiato la mano sulla gamba. Per la Suprema Corte un passaggio cruciale: “Laddove l’atto posto in essere dall’agente indirizzato verso una zona erogena raggiunga una zona non erogena, vuoi per la reazione della vittima, vuoi per effetto di altre circostanze indipendenti dalla volontà dell’agente, dovrà configurarsi la fattispecie tentata e non quella consumata, la quale si verificherà invece laddove toccamenti, palpeggiamenti o altri gesti equivalenti, anche se di breve durata e non connotati da violenza, attingano le zone corporee sensibili, non essendo necessario, ai fini della consumazione del reato, il raggiungimento della soddisfazione erotica”. In pratica, se l’imputato ha “solo” toccato la coscia della minore e fatto alla ragazzina delle avances, spingendola a scendere da un’auto in corsa, è appena un tentativo di abuso sessuale. Condanna annullata e processo da rifare in Corte d’Appello.