L’Adiconsum ricorda ai viaggiatori in partenza per le vacanze i diritti da far valere in caso di ritardi, cancellazione del viaggio, e altri disguidi. Ecco in sintesi quali sono:
1) Aereo. Per negato imbarco per overbooking bisogna distinguere due casi: per rinuncia volontaria al volo si ha diritto al rimborso del biglietto (entro 7 gg) o alla riprotezione su volo alternativo oltre a benefici da concordare; per la rinuncia non volontaria si ha diritto a rimborso o riprotezione; compensazione pecuniaria (a seconda della tratta aerea e della durata); assistenza (pasti e bevande, albergo in caso di pernottamento, trasferimento in albergo, 2 chiamate telefoniche/messaggi via telex, fax, e-mail). In caso di cancellazione del volo bisogna distinguere due casi: per circostanze eccezionali si ha diritto al rimborso del biglietto (entro 7 gg) o alla riprotezione su volo alternativo e all’assistenza; per circostanze non eccezionali si ha diritto al rimborso del biglietto (entro 7 gg) o alla riprotezione su volo alternativo oltre che alla compensazione pecuniaria (non dovuta nel caso il passeggero sia stato precedentemente informato dalla compagnia della cancellazione) e all’assistenza. Per il ritardo prolungato del volo bisogna distinguere due casi: 1. ritardo in partenza da 2 a 4 ore: si ha diritto all’assistenza in base a tratta aerea e distanza in km: oltre le 5 ore: si ha diritto all’assistenza e alla rinuncia al volo con rimborso del biglietto entro 7 gg. 2. ritardo all’arrivo superiore a 3 ore si ha diritto all’assistenza e anche alla compensazione pecuniaria.
2) Treno. 1. Diritto ad essere informato prima del viaggio (condizioni applicabili al contratto, orari, tariffe, servizi a bordo, ecc.) durante il viaggio (ritardi, interruzioni del servizio, coincidenze; dopo il viaggio (procedure relative alla presentazione di reclami, ai bagagli smarriti, ecc.). 2. Diritto ad essere risarcito in caso di lesioni alla tua persona. La copertura assicurativa minima per passeggero è fissata a 310.000 euro. Si ha diritto a pagamento anticipato per coprire spese urgenti successive all’incidente. 3. Diritto ad essere risarcito per smarrimento/danneggiamento bagaglio. L’indennizzo per lo smarrimento e/o il danneggiamento di un bagaglio registrato può arrivare fino a 1.285 euro a bagaglio. 4. Diritto ad essere risarcito in caso di ritardo/soppressione del treno (salvo circostanze eccezionali), Si ha diritto a chiedere un compenso minimo pari a: il 50 % del prezzo del biglietto in caso di ritardo pari o superiore a 120 minuti; il 25% del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 60 minuti e 119 minuti; un bonus, non in denaro, del valore del 25% del prezzo del biglietto di viaggio da utilizzare in seguito. Si ha diritto a ricevere per ritardi all’arrivo o alla partenza: pasti e bevande, sistemazione in albergo o di altro tipo, trasporto verso il punto di partenza o di arrivo, se il treno è bloccato sui binari, rimborso pieno del biglietto o riprotezione su un viaggio alternativo.
3) Nave. Diritto ad essere informato: entro 30 minuti dalla partenza con informazioni su orari di partenza e di arrivo stimato. In caso di cancellazione/ritardo superiore ai 90 minuti il consumatore ha diritto di scegliere tra: un trasporto alternativo che lo conduca alla destinazione finale e rimborso del biglietto e se necessario il ritorno al punto di partenza. Per ritardi superiori ai 90 minuti il consumatore ha diritto a: assistenza con pasti e bevande. Se necessario, la compagnia marittima deve anche assicurare fino a 3 pernottamenti (escluso il trasporto verso e dal luogo di pernottamento). Prevista una compensazione pecuniaria del 25% in caso di: ritardo di 1 ora se la durata del servizio regolare è fino a 4 ore; ritardo di 2 ore se la durata del servizio regolare è compresa fra 4 e 8 ore; ritardo di 3 ore se la durata del servizio regolare è compresa fra 8 e 24 ore; ritardo di 6 ore se la durata del servizio regolare è superiore a 24 ore. Prevista una compensazione pecuniaria del 50% in caso di: raddoppio del ritardo indicato nei soprastanti punti elenco, ossia ritardo di 2 ore se la durata del servizio regolare è fino a 4 ore; ritardo di 4 ore se la durata del servizio regolare è compresa fra 4 e 8 ore; ritardo di 6 ore se la durata del servizio regolare è compresa fra 8 e 24 or; ritardo di 12 ore se la durata del servizio regolare è superiore a 24 ore. Non si ha diritto alla compensazione pecuniaria nel caso di biglietti aperti, se si è stati informati della cancellazione/ritardo prima che si sia acquistato il biglietto, per condizioni metereologiche avverse o se si è artefici del ritardo. I reclami vanno presentati al vettore entro 2 mesi dalla data del disservizio ed ulteriori risarcimenti sono sempre possibili presso l’Autorità giudiziaria.
4) Autobus. Per i viaggi pari o superiori/inferiori ai 250 km prevista: non discriminazione né per quanto riguarda le tariffe e le condizioni contrattuali; non discriminazione nei confronti di persone con disabilità e a mobilità ridotta; informazioni sul viaggio e informazioni generali sui propri DIRITTI presso le stazioni o sui siti internet; messa a punto di un sistema di trattamento DEI reclami. Per i viaggi pari o superiori a 250 km si ha diritto ad assistenza (spuntini, pasti e bevande, sistemazione alberghiera per max 2 notti) in caso di ritardo di oltre 90 minuti per viaggi di oltre 3 ore; assistenza come sopra più il rimborso del 50% del prezzo del biglietto in caso di ritardi di 120 minuti; assistenza + rimborso del 50% del biglietto in caso di cancellazione del viaggio