di Angelo Perfetti
Siamo abituati al fatto che intervengono sulle questioni più spinose della politica annullando elezioni, sui temi etici sensibili, come quello dell’utilizzo o meno di particolari cure (stamina, Di Bella), sappiamo che hanno il potere di bloccare, annullare e far rifare qualunque concorso pubblico. Insomma, abbiamo ben presente che, forse in maniera anche un po’ invasiva, i Tribunali amministrativi regionali mettono bocca, a torto o a ragione, su moltissime questioni che riguardano la vita dei cittadini. Ma che addirittura salissero in cattedra per sostituirsi agli insegnanti di liceo contestando, giudicando e annullando una bocciatura è una novità. I Tar ormai intervengono praticamente su tutto, spesso togliendo quella certezza di risultati e posizioni che consente alla macchina sociale di far muovere gli ingranaggi senza inceppamenti. Per carità, è la legge; ed è anche una garanzia. Ma alle volte le decisioni prese sono, diciamo così, curiose.
Professori troppo severi
Come la sentenza del Tar del Lazio che ha cancellato – con la matita rossa, verrebbe da dire – la bocciatura che il Consiglio di Classe di un liceo classico romano aveva fatto nei confronti di un alunno minorenne non ammettendolo all’anno successivo. Secondo i professori, la media dei voti del ragazzo non era sufficiente a promuoverlo, e così è stato. La famiglia dell’alunno, però, ha contestato il fatto che le insufficienze erano nelle materie scientifiche e che i professori avrebbero dovuto valutare diversamente il profitto dell’alunno, privilegiando i voti su materie umanistiche ed evitando di fare la media matematica prima di decidere il voto in pagella.
Tutto da rifare
Una posizione discutibile, visto che lo standard di valutazione uguale per tutti è quello della media matematica, e che una sola insufficienza – se non gravissima – non porta alla bocciatura; e considerato anche il fatto che le regole sono definite a priori, dunque si sa quale sarà il metro di valutazione del Consiglio di Istituto. Il Tar del Lazio, però, Sezione III bis, la pensa diversamente: secondo i giudici, il Consiglio di Istituto, “avrebbe dovuto sospendere il giudizio di non promozione valutando invece se lo studente in questione potesse colmare le lacune e affrontare proficuamente l’anno scolastico successivo”. Secondo i giudici amministrativi il Consiglio di classe non ha operato la dovuta valutazione complessiva del grado di preparazione conseguito dallo studente né sulla capacità di recupero, cosa invece ritenuta “doverosa” dai giudici “laddove le insufficienze erano circoscritte a specifiche materie.
Zero in condotta
La condotta dei professori consistente nella mera “presa d’atto” dei voti e nella constatazione che lo studente non aveva recuperato le insufficienze registrate nello scrutinio trimestrale, in assenza di una effettiva valutazione sulla capacità di recupero con percorso individuale, è stata giudicata illegittima per contrarietà con il principio secondo cui la valutazione deve avere ad oggetto il processo d’apprendimento e il rendimento scolastico complessivo dell’alunno.
Vittoria congelata
I tempi della giustiia, però, non sono al passo con l’evoluzione della vita reale. E così questa vittoria, incassata in linea di principio, non è stata però resa esecutiva in quanto nel frattempo le studente era andato avanti con il corso di studi. Il collegio giudicante ha dunque statuito l’illegittimità degli atti impugnati, avendo però cura di precisare che l’annullamento degli stessi ha efficacia ex nunc. Questo perché l’annullamento retroattivo degli atti impugnati non avrebbe giovato al ricorrente, che nelle more del giudizio aveva proseguito la carriera scolastica: infatti “l’eventuale pronuncia d’annullamento sic et simpliciter degli atti impugnati non solo sarebbe inutiliter data, ma potrebbe addirittura mettere in dubbio la validità della carriera scolastica percorsa dal ricorrente nelle more del giudizio.”